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Sentenza — n. 19192/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19192/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19192/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo i giudici d’appello esposto a pag. 6 le ragioni ostative ad un giudizio di comparazione di maggior favore, evidenziandole allarmanti modalità della condotta e la significatività dei precedenti che militano a carico del ricorrente, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce degli esiti processuali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19192/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023 -01). Infatti,questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale.Deve, pertanto , ritenersi preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione quando non dedotta (Sez.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina attenuazione della pena reato di poca entità tentata rapina pena complementare riduzione della pena
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Testo completo

la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; lettala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen.Marco Patarnello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila riformava quoad poenam la decisione del Gip del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto Barbetta Diegocolpevole dei reati di tentata rapina aggravata e porto abusivo d’arma e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, con il vincolo della continuazione ed effettuata la riduzione per il rito, determinava la pena in anni uno, mesi nove,giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi: 2.1 la violazione dell’art. 442, comma 2, cod.proc.pen. per omessa riduzione di un terzo della pena detentiva quale conseguenza della scelta del rito abbreviato. Il difensore lamenta che la Corte territoriale è incorsa in errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio giacché, dopo aver determinato la pena base per il delitto di tentata rapina (previa comparazione delle attenuanti generiche con l’aggravante dell’uso dell’arma) in anni due,mesi sei di reclusione ed euro 500di multa, aumentata per la continuazione con la contravve nzione ex art. 4 L. 110/75 di mesi due di reclusione ed euro 250 di multa, sulla pena risultante di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 750 di multa ha effettuato la riduzione ex art. 442cod.proc.pen. in misura inferiore ad un terzo; 2.2 la mancanzadi motivazione in ordine al giudizio di comparazione nel senso dell’equivalenza, avendo la Corte territoriale omesso di esplicitare le ragioni che hanno impedito il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo i giudici d’appello esposto a pag. 6 le ragioni ostative ad un giudizio di comparazione di maggior favore, evidenziandole allarmanti modalità della condotta e la significatività dei precedenti che militano a carico del ricorrente, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce degli esiti processuali.

2. Il pr imo motivo è fondato e l’errore di computo nell’applicazione della diminuente per il rito può essere emendato a norma dell’art. 619, comma 2, cod.proc.pen. dalla Corte adita senza necessità di pronunziare annullamento. Alla luce delle componenti indicate dalla Corte di merito (p.b. anni due,mesi sei di reclusioneed euro 500 di multa , aumentata ad anni due , mesi otto di reclusione ed euro 750 di multa ex art. 81, comma 2, cod.pen.), operata la riduzione per il rito nella misura di un terzo, si perviene alla pena finaledi anni uno, mesi nove, dieci giorni di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.1 Non può essere officiosamente rilevata e conseguentemente emendata l’ulteriore violazione consistita nella mancata riduzione nella misura della metà della pena inflitta per la contravvenzione ex art. 4 L. 110/75(Sez. 6, n. 17842 del 18/01/2024, Aprea, Rv. 286474 –01;

Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023 -01). Infatti,questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale.Deve, pertanto , ritenersi preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione quando non dedotta (Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 -01) P.Q.M Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la misura della pena inflitta , determinata in anni uno, mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa, è sostituita con quella di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 9 Maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luigi Agostinacchio