Cassation court dismisses appeal against bail revocation due to non-trivial breach of home detention rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to revoke home detention and impose prison custody. The appellant argued that a brief absence to fetch medicine for his sick child constituted a minor breach, but the court found his history of violations and contact with victims proved a persistent lack of self-control. Consequently, the court ruled that the judge's assessment of the breach's severity was logical and not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273, 274, 275, 276 comma 1-ter c.p.r.; Art. 385 c.p.: When a breach of home detention is not of minor significance, the measure must be revoked and replaced with prison custody without prior evaluation of electronic monitoring suitability, provided the judge's reasoning regarding the defendant's lack of self-control is adequate and logical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Di Iacovo Andrea nato a Oliveto Citra il 22/09/1999 rappresentato e difeso dall’avv. Maria Curia, di fiducia avverso l’ordinanza emessa in data 03/02/2025 dalTribunale di Salerno, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte depositate in data 17/03/2025 con le quali il Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 26/03/2025 dal difensore del ricorrente, avv.Maria Curia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in sede di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen, confermava l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 10/01/2025 con la quale era stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere nei confronti di Andrea Di Iacovo, appellante avverso la sentenza emessa in data 16/04/2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Salerno che lo aveva dichiarato responsabile dei reati di rapina,tentata estorsione, porto ingiustificato di coltello lesioni personali, violenza privata, danneggiamento, indebito utilizzo di carta di pagamento, e condannato alla pena detentiva di anni cinque mesi quattro di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e),cod. proc. pen, la violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274, 275, 276, comma 1-ter,del codice di rito e all’art. 385 cod. pen., nonchè la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per non avere il Tribunale ritenuto “di lieve entità” l’allontanamento dell’imputato dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, protratto per un brevissimo lasso di tempo e per la necessità di procurarsi presso la vicina di casaSabina Luongo (abitante al civico 33, posto a pochi metri dalla sua abitazione) il farmaco tachipirina,da somministrare al figlio di soli due anni mezzo che aveva la febbre alta.
Il luogo ove è stato sorpreso l’imputato e la giustificazione da questi fornita nell’immediatezza alle Forze dell’Ordine (confermata dalla stessa Luongo in sede di indagini difensive) erano elementi che configuravano un’evasione determinata da primarie necessità; le due persone con le quali Di Iacovoera visto parlare, in attesa della consegna del farmaco, erano soggetti che stavano semplicemente eseguendo lavori di manutenzione nei pressi del balcone della vicina di casa; il Tribunale ha escluso l’ipotesidi lieve entità valorizzando precedenti violazioni alle prescrizioni avvenute un anno prima che, tuttavia, il giudice per le indagini preliminari aveva, all’epoca, ritenuto non idonee all’aggravamento della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
2. Con motivazione puntuale e scevra da manifesta illogicità, l’ordinanza impugnata (pagg. 3 e 4 ) ha evidenziato che Di Iacovo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con persone diverse dalle conviventi, in data 28 dicembre 2024, nel corso di un controllo, era stato trovato sulla pubblica via, a circa 15 metri dall’abitazione in compagnia di Gianluca D’Angelo, pregiudicato, e di Pietro Luongo, attinto da precedenti di polizia. Il Tribunale ha ritenuto non credibile la giustificazione offerta dall’imputato in merito all’allontanamento dalle mura domestiche (e cioè la necessità di farsi consegnare dalla vicina di casa il farmaco Tachipirina per somministrarlo al figlio di due anni e mezzo), richiamandodati logici e fattuali contrastanti con l’urgente bisogno rappresentato.
Ha quindi affermato che la condotta di evasione non era qualificabile in termini di “lieve entità”,considerato che, già nei mesi precedenti , Di Iacovo era stato sorpreso per due volte fuori dal domicilio, nella prima occasione nel piazzale antistante la propria abitazione unitamente ad altro soggetto ed aveva giustificato la violazione sempre con necessità sanitarie del figlionon comprovate, la seconda volta era stato sorpreso in compagnia del pregiudicato D’Angelo Gianluca. Alla luce di tali precedenti violazioni di analoga natura, il giudice della cautela ha, dunque, ritenuto che l’ultima condotta di evasione non poteva essere valutata in termini di modesto rilievo, essendo, invece, espressione d i pervicace propensione alla sistematica inosservanza delle prescrizioni imposte e di perseveranza nei contatti con soggetti pregiudicati, così da palesare l’incapacità di autocontrollo dell’imputato, con conseguente inadeguatezza della misura domiciliare afronteggiare le sussistenti esigenze cautelari.
Si tratta di un costrutto motivazionale esaustivo, scevro da incoerenze , aderente ai dati fattuali disponibili ed in linea con le direttive ermeneutiche di legittimità secondo cui, ai fini della valutazione della “lieve entità” e della sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, il giudice deve verificare se la condotta di trasgressione –alla stregua delle modalità, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo che ne è derivato– presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inidoneità della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari, valutazione che, ove sorretta, come nel caso di specie , da adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità(cfr., ex multis , Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020,dep. 2021, P., Rv. 281153 - 01 ;
Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036-01; Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260-01; Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040-01). E va anche sottolineato che, nell’ipotesi di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove ritenuta non di lieve entità, la misura va revocata obbligatoriamente e sostituita con la custodia cautelare in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463- 01;
Sez. 4, n. 44410 del 15/10/2019, Guidoni,Rv. 277696-01).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bisdel citato articolo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. a