Ordinanza — n. 19033/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da Luigi Agostinacchio -Presidente- Anna Maria De Santis -relatore- Ord. n.905/2025 Pierluigi Cianfrocca C.C.- 9/5/2025- Francesco Florit R.G. n.10936 /2025 Alessandro Leopizzi ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Bozid Bilal n. in Libia il 22/6/1999 Hernoune Haren Zineddine n. in Algeria il 16/10/1998 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca in data 13/1/2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19033/2025 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti in quanto esulano dal catalogo dei vizi deducibili a norma dell’art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto della correttezza e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19033/2025 Roma, lì, 21/05/2025 congruità della pena proposta dalle parti e in concreto applicata, che appare esente da profili di illegalità (pag. 2).
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da Luigi Agostinacchio -Presidente- Anna Maria De Santis -relatore- Ord. n.905/2025 Pierluigi Cianfrocca C.C.- 9/5/2025- Francesco Florit R.G. n.10936 /2025 Alessandro Leopizzi ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Bozid Bilal n. in Libia il 22/6/1999 Hernoune Haren Zineddine n. in Algeria il 16/10/1998 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca in data 13/1/2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Lucca, su richiesta degli imputati e con il consenso del Pubblico Ministero, applicava a Bozid Bilil e Hernoune Haren Zineddine, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, rispettivamente la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa ed anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione ai delitti a ciascuno ascritti in rubrica.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il comune difensore degli imputati, deducendo con distinti atti ma identici motivi l’omessa motivazione in punto di quantificazione della pena.
3. I ricorsi sono inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti in quanto esulano dal catalogo dei vizi deducibili a norma dell’art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto della correttezza e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19033/2025 Roma, lì, 21/05/2025 congruità della pena proposta dalle parti e in concreto applicata, che appare esente da profili di illegalità (pag. 2).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa di irricevibilità. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 9 Maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luigi Agostinacchio