Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19026/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19026/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner personally signed the petition rather than a registered defense attorney. Although the petitioner's lawyer authenticated the signature, the law requires the actual act of signing to be performed by a qualified defender for appeals to the Cassation Court. Consequently, the court ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine without further examination of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition is signed personally by the party instead of by a defender registered on the special roll, as the mere authentication of the signature does not confer standing on the defender.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal signature registered defender special roll requirement procedural defect requisito della firma autografa ripudiazione atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il procedimento, pertanto, deve essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di Pirro Emanuele Donato, nato a Napoli il 26/07/1995 avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 27 settembre 2024, nei confronti di Emanuele Donato Pirro in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione – sottoscritto dalla parte personalmente, con autentica del difensore in calce – deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Resta peraltro irrilevante, data la natura personale dell’atto impugnatorio, la mera autentica della sottoscrizione, che non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01, in tema di delega al deposito dell’atto).

4. Il procedimento, pertanto, deve essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/05/2025