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Ordinanza — n. 18999/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding appeal settlement and agreed sentencing in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the two defendants inadmissible. The appellants argued for acquittal and challenged the agreed sentence, but the court ruled that in 'patteggiamento in appello' (appeal settlement), the second-instance judge need not address acquittal grounds once the appeal is withdrawn. Furthermore, challenges to the agreed sentence's length are inadmissible as the settlement cannot be unilaterally modified absent illegality.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; In appeals based on plea bargaining, the second-instance judge is not required to justify acquittal or address the agreed sentence's length, as the settlement is binding and the appeal's devolutive effect limits review to non-renounced grounds.

Parole chiave

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patteggiamento in appello ricorso per cassazione pene concordate rinuncia motivi appello inammissibilità ricorso recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in data 23 aprile 2024 la Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto applicava, su concorde richiesta delle parti, agli imputati Pizzolla Cosimo e Pizzolla Carlo le pene per ciascuno concordate in relazione al reato di ricettazione in concorso.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., evidenziando che la Corte territoriale non aveva motivato in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e agli elementi di prova considerati ai fini dell'irrogazione della pena.
Art. 616 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in data 23 aprile 2024 la Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto applicava, su concorde richiesta delle parti, agli imputati Pizzolla Cosimo e Pizzolla Carlo le pene per ciascuno concordate in relazione al reato di ricettazione in concorso.
art. 129 cod. proc. pen
pen., evidenziando che la Corte territoriale non aveva motivato in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
in tal senso, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. PIZZOLLA COSIMO (CUI 041G6Y3) nato a TARANTO il 09/12/1967 2. PIZZOLLA CARLO (CUI 04V6HG8) nato a TARANTO il 07/11/1993 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE di APPELLO di LECCE, Sezione distaccata di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in data 23 aprile 2024 la Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto applicava, su concorde richiesta delle parti, agli imputati Pizzolla Cosimo e Pizzolla Carlo le pene per ciascuno concordate in relazione al reato di ricettazione in concorso.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unico atto, entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deducevano violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 599-bis cod. proc. pen., evidenziando che la Corte territoriale non aveva motivato in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e agli elementi di prova considerati ai fini dell'irrogazione della pena.

4. Con il secondo motivo deducevano violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva con riferimento alla posizione di Pizzolla Cosimo, ciò che aveva condotto all'applicazione di una pena eccessivamente rigida.

5. Il primo motivo è inammissibile. Ed invero, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (v. in tal senso, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01).

6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, dovendosi considerare che, in tema di "patteggiamento in appello", è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Nel caso di specie, non si verte affatto in ipotesi di pena illegale e, in ogni caso, il motivo relativo all'applicazione della recidiva risulta fra quelli rinunciati.

7. Alla stregua di tali rilievi ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

t/í Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle