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Sentenza — n. 18997/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18997/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa in data 19 novembre 2024 il Tribunale di Perugia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'imputata Palermi Paola avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia il 15 ottobre 2024, considerando che era pervenuta rinuncia all'impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 122 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18997/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione Palermi Paola, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità o inammissibilità, e ancora violazione dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'inosservanza delle forme per il rilascio della procura stabilite a pena di inammissibilità. Deduceva, in particolare, che, nel caso di specie, la rinuncia all'impugnazione doveva essere considerata tamquam non esset, poiché intervenuta ad opera del difensore dell'imputata privo di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen.

Parole chiave

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rinuncia alla sostanza rinuncia all'espropriazione revoca del sequestro procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia conseguenze del ritiro restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 122 cod. proc. pen
Deduceva, in particolare, che, nel caso di specie, la rinuncia all'impugnazione doveva essere considerata tamquam non esset, poiché intervenuta ad opera del difensore dell'imputata privo di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALERMI PAOLA nato a PERUGIA il 12/10/1953 avverso l'ordinanza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 19 novembre 2024 il Tribunale di Perugia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'imputata Palermi Paola avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia il 15 ottobre 2024, considerando che era pervenuta rinuncia all'impugnazione.

2. Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione Palermi Paola, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità o inammissibilità, e ancora violazione dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'inosservanza delle forme per il rilascio della procura stabilite a pena di inammissibilità. Deduceva, in particolare, che, nel caso di specie, la rinuncia all'impugnazione doveva essere considerata tamquam non esset, poiché intervenuta ad opera del difensore dell'imputata privo di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato essendo insussistente il dedotto vizio di violazione di legge. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244 - 01). E nondimeno, la consultazione degli atti consente di apprezzare che in realtà l'Avv. Massimo Brazzi ha depositato in data 18 novembre 2024 atto di rinuncia all'impugnazione - in particolare all'istanza di riesame proposta avverso il suddetto decreto di sequestro preventivo - essendo munito di procura speciale rilasciata ai fini della rinuncia dalla propria assistita Palermi Paola.

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; per l'effetto la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali