Sentenza — n. 18990/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza resa in data 11 settembre 2024 la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa il 19 ottobre 2022 dal Tribunale di Trieste nei confronti dell'imputato Riera Giovanni, dichiarava non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e confermava nel resto l'appellata sentenza.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 157 e ss. cod. pen., assumendo che la Corte territoriale aveva errato nel calcolo del termine di prescrizione, considerato che il reato era stato commesso in data 10 settembre 2019 e che il termine di prescrizione, senza considerare gli effetti delle interruzioni e delle sospensioni, era pari a sei anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 18990/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, essendo evidente l'errore di calcolo in cui è incorsa la Corte d'Appello. Ed invero, nella specie è stato contestato il reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen., commesso in data 10 settembre 2019. La Corte d'Appello di Trieste, preso atto che il reato è stato commesso in tale data, ha erroneamente ritenuto che lo stesso fosse estinto di prescrizione, laddove in realtà il termine di prescrizione è, nella specie, pari a sei anni: termine che va prorogato di anni uno e mesi sei per i verificati eventi interruttivi e di ulteriori anni uno e mesi sei ex art. 159, comma 2, n. 1 cod. pen. nel testo introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, applicabile anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: RIERA GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/10/1960 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria di replica alle conclusioni della Procura generale nell'interesse di Riera Giovanni in data 03/02/2025.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 11 settembre 2024 la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa il 19 ottobre 2022 dal Tribunale di Trieste nei confronti dell'imputato Riera Giovanni, dichiarava non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e confermava nel resto l'appellata sentenza.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 157 e ss. cod. pen., assumendo che la Corte territoriale aveva errato nel calcolo del termine di prescrizione, considerato che il reato era stato commesso in data 10 settembre 2019 e che il termine di prescrizione, senza considerare gli effetti delle interruzioni e delle sospensioni, era pari a sei anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, essendo evidente l'errore di calcolo in cui è incorsa la Corte d'Appello. Ed invero, nella specie è stato contestato il reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen., commesso in data 10 settembre 2019. La Corte d'Appello di Trieste, preso atto che il reato è stato commesso in tale data, ha erroneamente ritenuto che lo stesso fosse estinto di prescrizione, laddove in realtà il termine di prescrizione è, nella specie, pari a sei anni: termine che va prorogato di anni uno e mesi sei per i verificati eventi interruttivi e di ulteriori anni uno e mesi sei ex art. 159, comma 2, n. 1 cod. pen. nel testo introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, applicabile anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett.
a) della I. 27/11/2021, n. 134 in relazione ai reati - quale il presente - commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019 (Sez. Unite Polichetti, ud. 12/12/2024, non ancora depositata, di cui si dispone della sola informazione provvisoria n. 19/24). Il termine di prescrizione, pertanto, andrà a scadere solo in data 10 settembre 2028. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Tries