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Ordinanza — n. 18843/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of evident non-punishment grounds under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18843/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Gentile inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gentile argued that the lower court failed to sufficiently justify dismissing potential non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this claim, citing established precedent that appeals against plea-bargain sentencing judgments are inadmissible unless the non-punishment grounds are evident from the text itself, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing judgments are inadmissible for lack of non-punishment grounds unless such grounds are evident from the judgment text.

Parole chiave

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plea bargain appeal non-punishment grounds inadmissible appeal Article 129 CPP evident grounds ritardo ingiustificato dell'azione penale motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con un unico motivo deduce l’omessae/o insufficiente motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bolo- gnaai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con un unico motivo deduce l’omessae/o insufficiente motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain
pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o d a : GENTILE PASQUALEnato il 26/11/1990a BOLOGNA avverso la sentenza in data 29/10/2024 del GIP del TRIBUNALE DI BOLO- GNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pasquale Gentile, per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 29/10/2024, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Bolo- gnaai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Con un unico motivo deduce l’omessae/o insufficiente motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibili alla luce dell’orientamento di le- gittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricor- so per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 –01).

A ciò si aggiunga che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impu- gnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità exart. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 –01). Evenienza, questa,neanche dedotta nel ricorso in esame.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del- le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il P