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Ordinanza — n. 18842/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing instead of required special bar association defense attorney signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18842/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Donato Colio's appeal inadmissible because it was filed personally by the accused rather than by a qualified defense attorney. The court emphasized that under the amended Criminal Procedure Code, cassation petitions must be signed by lawyers registered in the special barroll of the Court of Cassation to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros for the procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 613, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special barroll of the Court of Cassation; personal filing by the accused renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration personal filing prohibition criminal procedure code procedural fine imposition condono delle spese procedurali difetto di sottoscrizione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 613, cod. proc. pen.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., cosìcome riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Va, infatti, ribadito che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 –01
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o d a : COLIO LUIGI DONATOnato il 07/08/1975 a SAN SEVERO avverso la sentenza in data 0 9/0 9 /2024 del la CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luigi Donato Colio personalmente impugna la sentenza in data 09/09/2024, pronunciata dalla Corte di appello di L’Aquila, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., cosìcome riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, es- sendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autentica- zione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 –01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi de- dotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/04/20