Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for improper grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing a violation of procedural rules regarding acquittal prerequisites. The court ruled that appeals against plea agreements must address specific defects in the agreement's formation or the judge's adherence to it, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only if they concern the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or deviations from the agreed terms, excluding general procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Silvestri Emanuele nato a Napoli il 01/03/1993 avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito "de plano"
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Emanuele Silvestri, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 6 dicembre 2024 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.
2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione dell'art.129 cod. proc. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie. Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 — 01).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 aprile 2025 Il Consi e estensore