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Ordinanza — n. 18666/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18666/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vitiello Francesco Pio nat o a Napoli il 01 / 0 3 / 200 4 2) Veneruso Carmine nat o a Napoli il 1 0 / 0 1 / 1984 avverso lasentenza del 2 9 / 1 1 /20 2 4 del la Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini.

Regesto Legislator

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art. 599 - bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18666/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 19 novembre 20 24 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, per quanto qui rileva, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava le pene inflitte a Francesco Pio Vitiello e a Carmine Veneruso per il reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di persone anziane nonché per vari reati fine.

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'associazione allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale nuova domanda di rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 599 - bis cod. proc. pen
Con sentenza del 19 novembre 20 24 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, per quanto qui rileva, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a: ORDINANZA Andrea Pellegrino Presidente N. SEZ. 853/2025 Piero MessiniD’Agostini rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 13243/2025 Pierluigi Cianfrocca Consigliere Giuseppe Coscioni Consigliere Donato D’Auria Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da:

1) Vitiello Francesco Pio nat o a Napoli il 01 / 0 3 / 200 4 2) Veneruso Carmine nat o a Napoli il 1 0 / 0 1 / 1984 avverso lasentenza del 2 9 / 1 1 /20 2 4 del la Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 novembre 20 24 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, per quanto qui rileva, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava le pene inflitte a Francesco Pio Vitiello e a Carmine Veneruso per il reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di persone anziane nonché per vari reati fine.

2. Hanno proposto ricorso gli imputati personalmente, chiedendo l’annullamento della sentenza in quanto la Corte d’appello non avrebbe verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento.

3. I ricorsi presentati sono inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1,lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011). I ricorsiin esame sono sottoscritt i da gli imputat i personalmente e in calce a quello di Vitiello vi è la semplice attestazione dell'autenticità della firma della ricorrente da parte del difensoresenza alcuna clausola da cui possa desumersi la sua volontà di fare proprio il ricorso ( cfr. , ad es., Sez. 4 , n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 27 7695 – 01 ; Sez. 6 , n. 48096 del 1 0 /0 9 /201 8 , Ahmed, Rv. 27 4221 – 01 ; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016 , Petrivna Shtefanesa,Rv. 266575 – 01 ;

Sez. 3 , n. 34779 d el 22/06/2011, T., Rv. 251246 –01; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010 , Bengu, Rv. 248449 – 01 ).

4. All’inammissibilità dell e impugnazion i propost e segue, ai sensi d ell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Messini D’Agostini Andrea Pellegrino