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Ordinanza — n. 18663/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18663/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a Ion Corcovanu per il reato di tentata rapina impropria.

Regesto Legislator

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art. 599 - bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18663/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a Ion Corcovanu per il reato di tentata rapina impropria.

Parole chiave

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azione di provocazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 599 - bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a: ORDINANZA Andrea Pellegrino Presidente N. SEZ. 848/2025 Piero MessiniD’Agostini rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 12499/2025 Pierluigi Cianfrocca Consigliere Giuseppe Coscioni Consigliere Donato D’Auria Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: Corcovanu Ion (CUI 06NFA0N) nat o in Romania il 2 2 / 0 2 /1 999 avverso lasentenza del 0 5 / 0 2 /20 2 5 del la Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a Ion Corcovanu per il reato di tentata rapina impropria.

2. Ha proposto ricorso l’imputato personalmente chiedendo l’annullamento della sentenza, “riservando i motivi al difensore”.

3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011). Il ricorso in esame è sottoscritto dall’imputatopersonalmente e in calce vi è la semplice attestazione dell'autenticità della firma del ricorrente da parte del difensore senza alcuna clausola da cui possa desumersi la sua volontà di fare proprio il ricorso, peraltro privo di motivi , ulteriore profilo di inammissibilità dell’impugnazione (cfr., Sez. 4 , n. 44401 del 2 4 /0 5 /201 9 , Alessandrini, Rv. 277695 –01; Sez. 6 , n. 48096 del 1 0 /0 9 /201 8 , Ahmed , Rv. 27 4221 – 01 ;

Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016 , Petrivna Shtefanesa , Rv. 266575 – 01 ; Sez. 3 , n. 34779del 22/06/2011, T., Rv. 251246 – 01 ; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010 , Bengu, Rv. 248449– 01 ).

4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Così deciso il 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Messini D’Agostini Andrea Pellegrino