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Ordinanza — n. 18661/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible because the filing lawyer was not registered in the special cassation bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Roberto and Alex Radosavljevic inadmissible due to a procedural defect in the representation. The appellants' lawyer, Ciro Baiano, signed the petitions but was registered only in the ordinary bar, not the special bar required for cassation filings. The court ruled that this lack of special registration constitutes a radical flaw in the appeal that cannot be cured, leading to the dismissal of the requests and an order for the appellants to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed by lawyers not enrolled in the special cassation bar are inadmissible as the defect is radical and cannot be remedied.

Parole chiave

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special cassation bar ordinary bar registration inadmissible appeal radical procedural flaw cassation lawyer requirements procedural defect court costs and fines esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 613 cod.
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Testo completo

a: ORDINANZA Andrea Pellegrino Presidente N. SEZ. 837/2025 Piero MessiniD’Agostini rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 9757/2025 Pierluigi Cianfrocca Consigliere Giuseppe Coscioni Consigliere Donato D’Auria Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da:

1) Radosavljevic Roberto nat o a Catania il 28 / 0 2 / 200 1 2) Radosavljevic Alex nat o a Castel Volturno il 06 / 12 / 2002 avverso lasentenza del 2 0 / 1 2 /20 2 4 del la Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 0 dicembre 20 24 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Arezzo aveva condannato Roberto Radosavljevic e Alex Radosavljevic all a pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

2. Nell’interesse degli imputati ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Ciro Baiano, chiedendol’annullamento della sentenza per vizio della motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili in quantopresentati da un difensore ( l’Avv. Ciro Baiano, del Foro di Napoli, con studio in Villaricca via Palermo 57) che non risulta iscritt o nell’albo speciale dei cassazionisti , bensì (a far data dal 07/01/2014), nel solo albo ordinario degli avvocati.

4. Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, cosicché i ricorsisottoscritti da difensore non abilitato sono inammissibili, vizio radicale dell’impugnazione che non consente sanatorie.

5. All’inammissibilità dell e impugnazion i propost e segue, ai sensi d ell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Messini D’Agostini Andrea Pellegrino