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Sentenza — n. 18659/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18659/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18659/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 30 marzo 2022 il Tribunale di Verona, ad esito del giudizio ordinario, condannava Ndiaye Sarr per due reati di ricettazione e due reati di detenzione per la vendita di beni contraffatti e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione e 450,00 euro di multa . La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 16 settembre 2024, decidendo sull’impugnazione dell’imputato, rideterminava la pena in sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18659/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso Ndiaye Sarr, a mezzo del proprio difensore,chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dilegge (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) in quanto la Corte di appello ha ridotto la pena detentiva, ma ha aumentato la pena pecuniaria.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzione penale sanzioni pecuniarie riduzione della multa contravvenzione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dell a impugnazion e propost a segue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: Sarr Ndiaye nato in Senegal il 06 / 0 1 /19 61 avverso la sentenzadel 16/09/2024 del la Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini , che ha c hiesto che la Corte di cassazione accolga il ricorso e annulli senza rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 marzo 2022 il Tribunale di Verona, ad esito del giudizio ordinario, condannava Ndiaye Sarr per due reati di ricettazione e due reati di detenzione per la vendita di beni contraffatti e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione e 450,00 euro di multa . La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 16 settembre 2024, decidendo sull’impugnazione dell’imputato, rideterminava la pena in sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso Ndiaye Sarr, a mezzo del proprio difensore,chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dilegge (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) in quanto la Corte di appello ha ridotto la pena detentiva, ma ha aumentato la pena pecuniaria.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611cod. proc. pen. Il Procuratore generaleha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.

4. Il ricorso va rigettato in quanto proposto con un motivo infondato.

5. Secondo l’orientamento largamente prevalente di questa Corte(Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, Wang, Rv. 284565 – 01 ; Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv. 274264 – 01; Sez. 6, n. 27723 del 05/03/2013, Carandente, Rv. 256801 – 01 ; Sez. 6, n. 2936 del 16/12/2009, dep. 2010, Bertolini, Rv. 246137– 01 ; contra , Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020, dep. 2021, Mambrini, Rv. 280947 –01), ribadito anche da ultimo (cfr., Sez. 5, n. 2 1 871 del 17/04/2024, Esposito, nonché Sez. 2, n. 17638 del 09/04/2024, S., non massimate)e condiviso dal Collegio, non vìola il divieto della reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed in ipotesi aumenti quella pecuniaria,determinando però una pena che, operato il ragguaglio exart. 135 cod. pen., non risulti superiore – come avvenuto nel caso di specie –a quella complessivamente irrogata dal Giudice di primo grado.

6. Al rigetto dell a impugnazion e propost a segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Messini D’Agostini