Cassation appeal dismissed for lack of lawyer and failure to state grounds under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant filed it personally without a qualified lawyer, violating Article 613 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the appeal lacked the required substantive grounds as mandated by Article 581 of the same code. Consequently, the court dismissed the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, Art. 581, Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed personally by the accused without technical assistance and if it fails to state the grounds for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Cuneo, su concorde richiesta della parti, applicava a Mounafi Mohamed, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed operata la riduzione per il rito, la pena di mesi quattro di reclusione in relazione al delitto di danneggiamento ascrittogli in rubrica.
2. Ha presentato ricorso l’imputato personalmente, con dichiarazione trasmessa a mezzo pec dal difensore,che enunzia esclusivamente la volontà di impugnare “riservando i motivi al difensore”.
3. Il ricorso è inammissibile sotto più profili in quanto proposto dall’imputato personalmente in violazione dell’art. 613 cod.proc.pen.,che impone l’assistenza tecnica qualificata al fine della proposizione del ricorso per cassazione,nonché in considerazione della totale assenza di motivi che, a norma dell’art. 581 cod.proc.pen., a pena di inammissibilità, debbono essere enunciati in uno con la manifestazione della volontà di impugnare.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025 La Consigliera estensore La Presidente Anna Maria De Santis Anna Petruzzellis