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Sentenza — n. 18621/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order due to lack of specific reasoning on recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being too generic and failing to address the specific reasoning provided by the lower court. The defense argued that the trial court relied on presumptions rather than concrete evidence regarding the defendant's inability to comply with home detention. The court rejected this, noting the lower court had thoroughly detailed the organized nature of the crimes and the defendant's prior failure of home detention measures.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 1 e 3; Art. 275 bis cod. proc. pen.; The appeal must specifically challenge the factual and legal grounds of the lower court's decision, and generic criticisms of the reasoning do not justify remand.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure home detention recidivism risk specific reasoning custody in prison procedural defect reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 1 and 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 275 bis of the Code of Criminal Procedure
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Alla luce delle considerazioni che precedonoil ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
Art. 94, comma 1 ter, of the Transitional Provisions to the Code of Criminal Procedure
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.
art. 275 bis cod.proc.pen
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedonoil ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 48/2015 della Corte Costituzionale
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Testo completo

il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen.Simonetta Ceccarelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna rigettava l’appello proposto nell’interesse di Pecorella Pasquale avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Bologna in data 16/12/2024,che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il presidio di dispositivi elettronici in relazione ai delitti di tentata rapina pluriaggravata, illecita detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi comuni,da guerra e di armi bianche, ricettazione continuata e aggravata, reati per i quali il Pecorella ha riportato condanna in grado d’appello alla pena di anni otto di reclusione ed euro 22mila di multa. 1.1 Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv.

Maurizio Milan, il quale ha dedotto con unico motivo la violazione degli artt. 275, comma 1 e 3,e 275 bis cod.proc.pen. nonché il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari a neutralizzare il rischio di recidiva. Il difensore sostiene che il collegio cautelare non ha individuato ed esposto gli elementi che denotano la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa in grado tale da giustificare il mantenimento della custodia inframuraria, specificando mezzi e circostanze che rendono altamente probabile la reiterazione di delitti della stessa specie.

L’ordinanza impugnata si è, infatti , limitata a gener ici richiami alla natura e alle modalità dei fatti contestati, alla dimensione organizzata degli illeciti, ai precedenti penali dell’imputato, facendo ricorso a presunzioni e congetture senza ottemperare all’obbligo,imposto dall’art. 275 bis cod.proc.pen.,di indicare puntualmente ragioni che fondano l’inidoneità della misura autodetentiva e in violazione del principio del minor sacrificio necessario , sancito dalla sentenza n.48/2015 della Corte Costituzionale. Il difensore aggiunge che la motivazione rassegnata dai giudici cautelari è congetturale ed apodittica nella parte in cui afferma che l’imputato ha dimostrato di non avere capacità autocustodiale, avendoapplicato in maniera erronea regole di giudizio riservateai reati assoggettati al regime special e delle presunzioni, senza chiarire le specifiche ragioni in base alle quali ha stimato inadeguata la misura alternativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano in termini puntuali e pertinenti alla motivazione rassegnata dai giudici della cautela. L’ordinanza impugnata alle pagg. 5 e 6 ha ampiamente esposto le ragioni per le quali la riduzione della pena accordata dalla Corte d’Appello è insuscettibile d’incidere sul quadro cautelare sia con riguardo allo spessore del rischio di recidiva che alla proporzionalità della misura della custodia in carcere. Ha,in particolare, richiamato le gravi e allarmanti modalità esecutive del tentativo di rapina a un furgone portavalori ascritto al prevenuto, dettagliatamente e professionalmente organizzato con il reperimento di una base logistica in prossimità del luogo dell’assalto e il procacciamento dei mezzi strumentali ; attuato con l’utilizzo di una pluralità di armi, anche da guerra, di veicoli ricettati e la collocazione a fini interdittivi sulle carreggiate autostradali di bande chiodate per bloccare la circolazione ed ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine; ha evidenziato la coeva partecipazione del ricorrente ad analogo delittononché il fondamentale ruolo svolto nella pianificazione dei reati a giudizio. 1.1 Inoltre,il Tribunale ha ampiamente argomentato il profilo relativo all’inadeguatezza della misura alternativa invocata,evidenziando che il Pecorella, intercettato mentre trovavasi detenuto in regime di arresti domiciliari nell’ambito del diversoprocedimento che lo vedeva imputato di analoghe fattispecie, giudicat e dall’A.G. di Vicenza con condanna allo stato irrevocabile, aveva avuto contatti con soggetti estranei al suo nucleo familiare,usando sistemi di conversazione intercettati solograzie a particolari modalità captative (ambientalizzazione del domicilio), a dimostrazione della radicale assenza di efficacia inibitoria della misura autodetentiva, anche rafforzata.I giudici della cautela hanno , altresì, segnalato la pluralità di reati lucrogenetici per i quali il Pecorella ha riportato condanna,subendo periodi di detenzione che non hanno sortito alcuneffetto deterrente rispetto alla prognosi di recidiva.

Con il complesso dei richiamati elementi, che danno conto dell’adeguatezza e proporzionalità della misura in atto, la difesa non si confrontain termini di specificità censoria, attestando i propri rilievi su assunti apodittici e svincolati dalla trama argomentativa del provvedimento impugnato.

3. Alla luce delle considerazioni che precedonoil ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025 La Consigliera estensore La Presidente Anna Maria De Santis Anna Petruzzellis