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Ordinanza — n. 18620/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and risk of reformatio in peius.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18620/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted party sought to reverse the gravity assessment of crimes to lower the sentence. The defense argued that the most serious crime should be identified in a prior judgment to reduce the current penalty. The court rejected this, citing established precedent that such appeals lack legal interest when accepting them would inevitably increase the total sentence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal challenging the gravity assessment of crimes in a continued offense is inadmissible for lack of interest if its acceptance would result in a reformatio in peius.

Parole chiave

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reformatio in peius lack of interest continued offense gravity assessment inadmissible appeal legal interest penal code reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
Art. 81 cod. pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge in ordine all’art. 81 cod.pen.
art. 81 cod.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge in ordine all’art. 81 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022
Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000
(Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv.
Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021
216804–01;Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, dep.
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Testo completo

25 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 12/10/2021 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il delitto di rapina aggravata ascritto in rubricae i fatti irrevocabilmente giudicati con le sentenze della stessa Corte nn. 1907/2020,2470/2021,1146/2023, rideterminava la pena inflitta a Vassallo Luca in anni otto, mesi sei di r eclusione ed euro 2600,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge in ordine all’art. 81 cod.pen. e l’illegalità della pena, avendo la Corte di merito errato nell’individuazione del reato più grave,che doveva essere ravvisato nel delitto contestato al capo A) della sentenza n. 1907/2020 in relazione al quale risulta inflitta una pena superiore a quella determinata per il reato contestato nell’odierno procedimento.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto la pena concordata dalle parti e recepita dal giudice d’appello non è illegale, secondo le indicazioni di Sez.U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01 e questa Corte ha chiarito in tema di reato continuatoche è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe (come nella specie) una "reformatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave. (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804–01;Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, dep. 2022, Valenti, Rv. 282894-01). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025 La Consigliera estensore La Presidente Anna Maria De Santis Anna Petruzzellis