Sentenza — n. 18617/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da Anna Petruzzellis -Presidente- Anna Maria De Santis -relatore- Sent. n. 863/2025 Marco M. Alma C.C. - 7/5/2025- Maria Daniela Borsellino R.G. n. 6932/2025 Francesco Florit ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Pennacchi Alessia n. a Roma il 27/4/1974 avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 3/2/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
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Generato dall'IAart. 646 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 18617/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da Anna Petruzzellis -Presidente- Anna Maria De Santis -relatore- Sent. n. 863/2025 Marco M. Alma C.C. - 7/5/2025- Maria Daniela Borsellino R.G. n. 6932/2025 Francesco Florit ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Pennacchi Alessia n. a Roma il 27/4/1974 avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 3/2/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di Pennacchi Alessia avverso la sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 27/2/2024, che l’aveva dichiarata responsabile del delitto di cui all’art. 646 cod.pen., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. In particolare la Corte territoriale rilevava che l’impugnazione avverso la sentenza resa in assenza dell’imputata non conteneva l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18617/2025 Roma, lì, 16/05/2025 al fine delle notificazioni né alcun richiamo espresso e specifico a precedenti atti dai quali desumere il luogo in cui eseguirle.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen.
3. Con atto trasmesso a mezzo PEC il 22 aprile u.s il difensore e procuratore speciale della Pennacchi ha espresso formale rinunzia all’impugnazione. Attesa la ritualità dell’atto abdicativo deve, pertanto, emettersi declaratoria d’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod.proc.pen. con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen., non ravvisandosi ragioni d’esonero (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025 La Consigliera estensore La Presidente Anna Maria De Santis Anna Petruzzellis