Cassation court dismisses appeal, ruling a glass-breaker tool qualifies as a tool to force locks under Art. 707 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the defense lawyer for Federico Paladino, who was convicted of possessing a glass-breaker tool. The defense argued that the tool should be treated as a contravention rather than a crime, citing a 2014 precedent that excluded glass from the definition of a lock. The court rejected this view, affirming that the term 'lock' in Article 707 of the Penal Code must be interpreted broadly to include any mechanism securing a space, thereby encompassing glass barriers and tools designed to breach them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 707 cod. pen.; The expression 'tools to open or force locks' encompasses any device capable of breaching security mechanisms, including glass barriers, and the possession of a glass-breaker tool constitutes a crime under this provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to a trattazione con contraddittorio cartolare; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Simonetta Ceccarelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 2/12/2022, aveva dichiarato Paladino Federico colpevole del reato di cui all’art. 707 cod.pen. in quanto rinvenuto in possesso di un martelletto frangivetro, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 1.1 Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Marco Tafi, deducendo con unico motivo la violazione ed errata applicazione dell’art. 707 cod.pen. Il difensore dissente dalla valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di poter ricondurre il possesso del martelletto frangivetro nell’ambito della fattispecie contravvenzionale ex art. 707 cod.pen., all’uopo valorizzando arresti giurisprudenzi ali che si porrebbero in contrasto con la più persuasiva interpretazione fornita dalla sentenza n.18393/2014,la quale ha escluso che possano essere ricompresi nella nozione di serratura i vetri che separano uno spazio dall’esterno e di conseguenza che possa ritenersi sanzionato dalla contravvenzione in esame il possesso di un martelletto o di altri oggetti idonei ad infrangerli.
Inoltre,anche le decisioni richiamate dalla sentenza impugnata non autorizzano l’equiparazione di un vetro ad una serratura ment re le caratteristiche dello strumento sequestrato non lo rendono idoneo ad aprire o sforzare serrature ovvero a distruggere o danneggiare le stesse per garantire l’accesso a luoghi protetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato. L'art.707 cod.p en. non elenca tassativamente gli strumenti a tti ad aprire o forzare serraturema un dato utile ad orientare l’interprete si rinviene nella rubrica della norma che reprime il “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”, avendo con evidenza il legislatore del 1930 ritenuto il “grimaldello” e le sue varianti quale archetipo degli strumenti solitamente utilizzati per introdursi in luoghi chiusi a scopo predatorio. 1.1 Contrariamente a quanto assume la difesa la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che nella interpretazione della norma di cui all'art 707 cod pen l'espressione 'strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature' deve essere intesa nel suo significato più ampio, comprensivo non soltanto di determinati arnesi tipici,di per sé destinati all'apertura di serrature o di altri analoghi congegni, ma di qualsiasi altro mezzo dotato di attitudine potenziale rispetto allo scopo, ricomprendendo nell’area di operatività della disposizione il possesso ingiustificato di un uncino, un temperino, un fil di ferro (Sez. 6, n. 2201 del 25/11/1969, Pannello, Rv. 113439 -01) ma anche di uno scalpello in ferro lungo 18 cm. in quantovalido mezzo di effrazione o di violenta forzatura di congegni di chiusura (Sez. 6, n. 989 del 19/06/1968, Irgherait, Rv. 108787 -01); di strumenti tagliavetro (Sez. 6, n. 12276 del 29/04/1980, Giuntini, Rv. 146763 -01); di una spranga acuminata in quanto utilizzabile per distruggere o demolire i congegni di chiusura,così vanificandone la funzione (Sez. 2, n. 2362 del 13/11/1986, dep. 1987, Funari, Rv. 175205 -01);di un temperino (Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012, Novara, Rv. 253900-01) ovvero di cesoie giacch é la disposizione incriminatrice concerne tutti gli strumenti atti ad aprire e forzare non solo le chiusure dotate di chiavi, ma anche altri presidi, come lucchetti o catene assicurate con analoghi strumenti, che impediscono l'accesso e l'apertura di porte e varchi (Sez. 2, n. 11564 del 03/02/2021, Vitagliano, Rv. 280808 -01). 1.2 Questa Corte ha ulteriormente chiarito che , ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art 707 cod pen., l'espressione 'serratura' comprende tutti i congegni idonei a chiudereuno spazio preservandolo da intrusioni, non soltanto le serrature vere e proprie, ed ha affermato che devono considerarsi muniti di serratura, agli effetti dell'articolo citato, anche i deflettori degli autoveicoli, che pur non essendo chiusi con chiavi, sono costruiti in modo da poter essere bloccati dall'interno e da impedire ogni abusiva apertura dall'esterno (Sez. 6, n. 479 del 03/12/1971, dep. 1972, Sansone, Rv. 119943 –01;
Sez. 2, n. 10093 del 28/04/1986, Lombardi, Rv. 173842 -01). Simile interpretazione risulta conforme al dato semantico dell’espressione giacchécon il termine “serratura” si identificano plurimi congegni meccanici o elettrici che servono a delimitare (cancelli) o chiudere spazi più o meno ampi (porte/porte finestre/cassetti/ casseforti) riservandone l’accesso ad unristretto novero di soggetti abilitati . Deve ritenersi,pertanto, del tutto legittima , in quanto rispondente ad una necessaria ermeneutica evolutiva, conforme alla finalità della norma di cui all'art. 707 cod.pen. , che è quella di prevenire i delitti contro il patrimonio, la sussunzione nella nozione di serratura di qualsiasi meccanismoposto a presidio di beni, pubblici o privati, con finalità interdittive onde salvaguardare i beni custoditi nello spazio chiuso(Sez. 2, n. 2362 del 13/11/1986, dep. 1987, Funari, Rv. 175205– 01 ;
Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012, Novara, Rv. 253900 - 01) . Non è fuor di luogo osservareche appartiene al notorio l’esistenza di una gran varietà di sistemi di chiusura di accessi costituiti da materiali vitrei sicch é non pare ragionevole, in quant o in contrasto con la ratio legis , la esclusione d a ll’area di operatività della fattispecie contravvenzionale di strumenti adatti alla penetrazione in spazi riservati a fini predatori adeguati all’evoluzione tecnica dei sistemi di protezione. 1.2.1 La contraria opinione espressa da Sez. 2, n. 18393 del 17/04/2014, Cribioli, Rv. 259431 -01, secondo cui vanno esclusi dalla nozione di "strumenti atti ad aprire o a forzare serrature", il martelletto frangivetro e qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro, non potendo il concetto di "serratura" essere esteso fino ad includere i vetri che ostino all'ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall'esterno,è rimasta del tutto isolata e risulta smentita con riguardo allo specifico strumento in discorso da Sez. 2, n. 17428 del 09/03/2015, Cecchetti, Rv. 263758 – 01, che ha ritenuto che il martelletto frangivetro costituisce strumento atto ad aprire o a forzare serrature, essendo dotato di una punta in acciaio che presenta l'attitudine all'effrazione di chiusure in vetro di accessi, anche se questi non rientrano nelle serrature in senso proprio.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025 La Consigliera estensore La Presidente Anna Maria De Santis Anna Petruzzellis