Ordinanza — n. 18577/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE DAVIDE, nato a Roma il 08/08/1987 avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 18/11/2024, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 30/01/2021 del Tribunale di Roma con la quale Davide Valente era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione di un'autovettura di cui al capo A) dell'imputazione e di resistenza a un pubblico ufficiale di cui al capo B) dell'imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 337 cod. pen, art. 99 cod. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18577/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Davide Valente, affidato a tre motivi, con i quali ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento, rispettivamente, all'art. 648 cod. pen. (primo motivo), all'art. 337 cod. pen. (secondo motivo) e all'art. 99 cod. pen. (terzo motivo).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE DAVIDE, nato a Roma il 08/08/1987 avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 18/11/2024, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 30/01/2021 del Tribunale di Roma con la quale Davide Valente era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione di un'autovettura di cui al capo A) dell'imputazione e di resistenza a un pubblico ufficiale di cui al capo B) dell'imputazione.
2. Avverso l'indicata sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Davide Valente, affidato a tre motivi, con i quali ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento, rispettivamente, all'art. 648 cod. pen. (primo motivo), all'art. 337 cod. pen. (secondo motivo) e all'art. 99 cod. pen. (terzo motivo).
3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.