Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Valerio Bergamini inadmissible on procedural grounds. The appellant argued that the lower court's sentencing motivation was contradictory and illogical, but failed to provide specific reasons supporting this claim. The court ruled that generic assertions without detailed arguments regarding the facts or law violate the requirement for reasoned criticism in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that fail to explicitly state and argue the specific factual or legal reasons for the alleged error in the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bergamini Valerio nato a Tivoli il 22/09/1994 avverso la sentenza del 11/02/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma con sentenza del 11/02/2025 – su concorde richiesta delle parti – applicava a Valerio Bergamini la pena di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro millequattrocento di multa per i reati ascrittigli.
2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la nullità della sentenza, ritenendo carente, contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione. Evidenzia che è necessario che il giudice supporti il ragionamento logico giuridico posto a base della decisione, atteso che le interpretazioni di merito devono adagiarsi su una base giuridica con argomentazioni il più possibile giustificative della condanna.
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, è articolato su censura non consentita, perché generica, atteso che si limita ad una apodittica affermazione, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne i motivi sottesi, per cui non è dato comprendere le ragioni per le quali la motivazione sarebbe viziata. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/07/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01;
Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 2013, Lombardo, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore