Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18427/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late criminal appeal citing Saturday is not a statutory holiday for deadline extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its late filing after the statutory deadline expired. The appellant argued for a deadline extension because the second-instance judgment was translated and notified on a Saturday, but the court held that Saturdays are not statutory holidays under Italian law. Consequently, the appeal filed on March 17, 2025, was rejected as untimely, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 155 c.p.c.: The appeal is inadmissible when filed after the deadline expires on a Saturday, as Saturdays are not statutory holidays and do not trigger the legal extension of procedural time limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility statutory deadline extension Saturday holiday rule procedural time limits Cassazione decision tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 155 c.p.c.
Dunque, il sabato non è giorno festivo, non essendo applicabile, in via analogica, la disposizione dell'art. 155 cod.
art. 155 cod. proc. civ
Dunque, il sabato non è giorno festivo, non essendo applicabile, in via analogica, la disposizione dell'art. 155 cod. proc. civ.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 14171 del 25/03/2025, Immesi
(Sez. 2 n. 14171 del 25/03/2025, Immesi, non massimata; Sez.
Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak
14171 del 25/03/2025, Immesi, non massimata; Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv.
Sez. 3, n. 34877 del 24/06/2010, G.
272469 – 01; Sez. 3, n. 34877 del 24/06/2010, G., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ben Jannet Oussama nato in Tunisia il 18/09/1998 avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 28/11/2024 confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì del 15/03/2024 che aveva condannato Oussama Ben Jannet per i reati ascrittigli.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Ed invero, la sentenza di secondo grado è stata pronunciata in data 28/11/2024, con riserva del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione; la sentenza veniva depositata il 02/01/2025; il termine scadeva il 27/01/2025; in data 29/01/2025 veniva notificata la sentenza tradotta nella lingua conosciuta dall’imputato, di talchè è da quel momento che è iniziato a decorrere il termine di quarantacinque giorni per impugnare, che, dunque, scadeva sabato 15/03/2025. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto in più occasioni modo di affermare che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato.

Dunque, il sabato non è giorno festivo, non essendo applicabile, in via analogica, la disposizione dell'art. 155 cod. proc. civ. (Sez. 2 n. 14171 del 25/03/2025, Immesi, non massimata; Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469 – 01; Sez. 3, n. 34877 del 24/06/2010, G., Rv. 248373 – 01). Il ricorso per cassazione è stato presentato in data 17/03/2025, per cui è tardivo.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas