Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged sentencing proportionality rather than legal qualification or penalty illegality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Sammartino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Sammartino argued the first-instance judgment failed to recognize a mitigating circumstance under Article 62, Section 6 of the Penal Code. The Court ruled that appeals against sentencing must strictly address legal qualification, penalty illegality, or the defendant's will, not the proportionality of the sentence or the application of specific mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.; Art. 62, n. 6, cod. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it challenges the proportionality of the penalty or the application of mitigating circumstances, as these fall outside the permissible grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sammartino Andrea nato a Palermo il 29/06/2002 avverso la sentenza del 04/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti con sentenza del 04/03/2025 applicava ad Andrea Sammartino – su concorde richiesta delle parti – la pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro mille di multa per i reati ascrittigli.
2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la nullità della sentenza, ritenendo carente e manifestamente illogica la motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 – 01); senza tacere che la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. non rientrava nell’accordo stipulato tra le parti, per cui l’imputato non può dolersene.
4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della