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Ordinanza — n. 18424/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming erroneous legal qualification of aggravated robbery facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18424/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Giovanni Paterna inadmissible regarding his conviction for aggravated robbery. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the Court held that such appeals are limited to manifest errors where the legal characterization is clearly eccentric to the charges. Since the lower court's reasoning was consistent with the indictment and the specific use of violence to evade capture was properly addressed, the appeal failed to meet the strict admissibility threshold.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals based on erroneous legal qualification are admissible only for manifest errors where the characterization is clearly eccentric to the charges, requiring immediate and indisputable discernibility from the indictment and sentencing reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest error legal qualification aggravated robbery conviction parties' sentencing request eccentricity of legal characterization commisurazione della pena per rapina reati penali gravi revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla pronuncia segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
281116 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Paterna Giovanni nato a Palermo il 19/08/1986 avverso la sentenza del 02/12/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con sentenza del 02/12/2024 applicava a Giovanni Paterna – su concorde richiesta delle parti – la pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa per il reato di rapina aggravata ascrittagli.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la erronea qualificazione dei fatti.

3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Tale verifica deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01;

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 – 01). Nel caso di specie, rileva il Collegio che – tenuto conto che la contestazione fa specifico riferimento all’uso di violenza posta in essere immediatamente dopo la sottrazione del bene, al fine di procurarsi l’impunità – la qualificazione giuridica del fatto risulta corretta e per nulla eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Alla pronuncia segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della