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Sentenza — n. 18422/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18422/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18422/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17/02/2025 il Tribunale di Milano, in funzione di riesame, dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano del 02/01/2025, che aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra non custodiale, avanzata nell’interesse di Hassan El Aoudi.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 18422/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che il Tribunale del riesame ha errato nel dichiarare inammissibile l’appello cautelare per carenza di interesse, ritenendo che la sentenza della Corte territoriale fosse passata in giudicato in data 18/01/2025; che, invero, in data 17/01/2025 il difensore aveva proposto tempestivamente ricorso per cassazione.

Parole chiave

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riapertura della procedura d'asilo riesame della carcerazione preventiva revisione della sentenza penale misure sostitutive della carcerazione impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Risulta, invero, dagli atti che il 17/01/2025 il difensore aveva proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 03/12/2024 dalla Corte di appello di Milano, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: El Aoudi Hassan nato in Marocco il 10/10/2003 avverso l’ordinanza del 17/02/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 17/02/2025 il Tribunale di Milano, in funzione di riesame, dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano del 02/01/2025, che aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra non custodiale, avanzata nell’interesse di Hassan El Aoudi.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che il Tribunale del riesame ha errato nel dichiarare inammissibile l’appello cautelare per carenza di interesse, ritenendo che la sentenza della Corte territoriale fosse passata in giudicato in data 18/01/2025; che, invero, in data 17/01/2025 il difensore aveva proposto tempestivamente ricorso per cassazione.

3. Il ricorso è fondato. Risulta, invero, dagli atti che il 17/01/2025 il difensore aveva proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 03/12/2024 dalla Corte di appello di Milano, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Di conseguenza, la sentenza non era passata in giudicato quando il Tribunale del riesame ha emesso l’ordinanza impugnata, sull’errato presupposto che fosse venuto meno l’interesse del ricorrente, ritenendo che la sentenza di secondo grado fosse divenuta irrevocabile. Si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano per il giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per il giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att