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Sentenza — n. 18419/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds regarding late oral hearing request and defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18419/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness regarding procedural delays. The appellant argued that his request for an oral hearing was untimely and that his written defense was improperly rejected, claiming force majeure prevented him from acting within legal deadlines. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly deemed the oral hearing request timely upon the appointed counsel's notification and that the written conclusions, though late, were merely summary arguments not violating the right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 3; Art. 598 bis; Art. 599; Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 6 CEDU: A request for oral hearing submitted immediately after notification of a new defense counsel is considered timely, and late written conclusions that merely recapitulate appeal grounds do not violate the right to defense.

Parole chiave

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procedural inadmissibility oral hearing request defense counsel appointment right to defense force majeure defense Cassazione appeal criminal procedure udienza dibattimentale

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 598 bis cod. proc. pen.
Art. 599 cod. proc. pen.
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 6 CEDU
e, in subordine, la riduzione della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e dell’attenuante di cui all’art. 62 n.
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Boubagra Saddik nato a null (MAROCCO) il 01/01/1978 avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/2/2024, aveva riconosciuto Boubagra Saddik responsabile della ricettazione e detenzione a fini di vendita di CD e DVD abusivamente riprodotti, condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv.Gaetano Buondonno, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 601, comma 3, 598 bis, 599, 178 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen. nonché dell’art. 6 della CEDU in relazione alla mancata restituzione nel termine per la trattazione orale e all’illegittimità della sanzione di irricevibilità della memoria depositata Il difensore, dopo aver segnalato che la Corte di merito in data 29/10/2024 aveva provveduto alla designazione di un difensore d’ufficio al ricorrente rimasto privo di quello di fiducia e che il medesimo aveva formulato richiesta di discussione orale il successivo 31 ottobre in relazione all’udienza di trattazione fissata per il 14 novembre, lamenta che l’istanza sia stata ritenuta tardiva nonostante il difensore d’ufficio non avesse potuto osservare il termine di legge per causa di forza maggiore.

Aggiunge che il mutamento del rito disposto a seguito della designazione del nuovo difensore di fiducia e del differimento conseguito alla richiesta di un termine a difesa, aveva indotto in errore il legale il quale, ritenendo che l’appello sarebbe stato trattato con rito cartolare, presentava in vista dell’udienza del 25 novembre 2024 memoria difensiva, erroneamente ritenuta irricevibile con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Dall’accesso agli atti giustificato dalla natura della doglianza consta che all’udienza del 14/11/2024, fissata per la trattazione cartolare del gravame, la Corte d’appello di Salerno a) dava atto che la richiesta di trattazione in presenza formulata dal difensore d’ufficio doveva ritenersi tempestiva in quanto avanzata non appena il legale aveva avuto notizia della designazione ex art. 97, comma 1, cod.proc.pen.;

b) dava, altresì, atto che il giorno precedente (con PEC trasmessa alle ore 19,01) l’Avv. Andrea Annunziata del Foro di Salerno aveva trasmesso la nomina a difensore di fiducia rilasciata da Boubagra Saddik, chiedendo gli fosse accordato un termine a difesa. Pertanto il Collegio disponeva la trasformazione del rito, differendo la trattazione del processo a carico del ricorrente all’udienza del 25/11/2024. Il verbale d’udienza veniva notificato all’Avv. Andrea Annunziata a mezzo PEC il 15 novembre 2024, ore 10.34, regolarmente consegnata nella casella di destinazione.

Sabato 23/11/2024, alle ore 14,10, l’Avv. Andrea Annunziata inoltrava a mezzo PEC conclusioni scritte con le quali chiedeva l’assoluzione dell’imputato quantomeno ai sensi dell’art. 530 cpv.cd.pen. e, in subordine, la riduzione della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. All’udienza del 25 novembre la Corte d’Appello, attesa la mancata comparizione del difensore di fiducia, regolarmente avvisato, designava un sostituto d’ufficio e dava atto delle conclusioni scritte rassegnate, cui il difensore d’ufficio si riportava. 1.1 Così ricostruiti gli snodi processuali nella specie rilevanti, osserva il Collegio che le censure difensive risultano destituite di fondamento in quanto la Corte territoriale ha ammesso la trattazione orale, ritenendo rituale la richiesta del difensore d’ufficio in quanto formulata non appena venuto a conoscenza della designazione; ha disposto il mutamento del rito e ne ha dato tempestiva comunicazione al difensore di fiducia, messo in condizione di esercitare le prerogative connesse al mandato conferitogli.

Dal verbale non consta, inoltre, che le conclusioni scritte siano state pretermesse, sebbene in contrasto con il rito, palesemente tardive e meramente riepilogative delle doglianze proposte con l’atto d’appello.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del