Ordinanza — n. 18261/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Trieste con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, che aveva condannato Francesco Carmelo Balistreri per il reato di ricettazione, riqualificato il fatto di cui al capo B) nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., riduceva la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18261/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, che aveva condannato Francesco Carmelo Balistreri per il reato di ricettazione, riqualificato il fatto di cui al capo B) nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., riduceva la pena.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Balistreri Francesco Carmelo nato in Russia il 20/02/1991 avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte di appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Trieste con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, che aveva condannato Francesco Carmelo Balistreri per il reato di ricettazione, riqualificato il fatto di cui al capo B) nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., riduceva la pena.
2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. Rileva che per la ricettazione del timbro intestato al dott. Guido Pinti, riportante il numero 50021, è stato già condannato in separato giudizio il coimputato Alex Orobello, di talché la condanna dell’odierno ricorrente sarebbe stata emessa in violazione dell’art.649 cod. proc. pen., che vieta un nuovo giudizio per lo stesso fatto; che, benché la norma citata faccia riferimento allo stesso imputato, una lettura costituzionalmente orientata ne imporrebbe l’applicazione anche al caso di specie.
3. Il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto. 3.1. Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che il reato di cui al capo B), per il quale è intervenuta la condanna, è contestato in concorso all’odierno ricorrente ed al coimputato Alex Orobello, di talché la condanna di quest’ultimo intervenuta in separato giudizio è circostanza che non elide la responsabilità del Balistreri; senza tacere che – come il difensore stesso ammette – il principio del ne bis in idem presuppone che il soggetto nei confronti del quale si procede per la seconda volta sia lo stesso che ha riportato già condanna per quel medesimo fatto, non avendo alcun senso estenderlo a diverso soggetto. 3.2.
Sotto il secondo profilo, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, sol che si consideri che il capo B) ha ad oggetto la ricettazione di plurimi beni, unitariamente considerati, atteso che non è contestata la continuazione. Dunque, il ricorrente non ha alcun interesse ad escludere dai numerosi oggetti ricettati il timbro di cui si discorre, né tanto meno ha spiegato la rilevanza della richiesta formulata rispetto alle conseguenze che ne deriverebbero.
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d