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Ordinanza — n. 18190/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence due to non-admissible generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18190/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentence resulting from a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different sentencing treatment regarding generic mitigating circumstances, which had already been granted by the lower court in exchange for the settlement. The court ruled that such arguments are non-admissible when the penalty is the subject of a party agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences resulting from a settlement are inadmissible if they concern only the treatment of generic mitigating circumstances already granted in the settlement agreement.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentence generic mitigation inadmissible appeal party agreement Cassazione penale sanzioni penali pagamento dell'ammenda remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: GALLO MARIO nato a Napoli il 9/8/1989 avverso la sentenza resa il 2 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Monza il 19/3/2024 e, confermando la responsabilità di Mario Gallo in ordine ai reati di truffa e falso di cui in rubrica, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l' impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.

Nel caso in esame le censure in ordine al trattamento sanzionatorio devono ritenersi non consentite poiché la pena è stata oggetto di pattuizione tra le parti e le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse dal Tribunale, in regime di equivalenza alle contestate aggravanti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 7 maggio 2025 La Consigliera est. La Presidente Maria Daniela Borsellino rAnna Pétr zzellis DEPOSITATO 14 MAG 2025 SECONDA SEZIONE PENALEli FUriZiOtlei