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Sentenza — n. 18122/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls preventive seizure order due to lack of proven illicit money source in money laundering case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order confirming a preventive seizure of funds, ruling the evidence insufficient to prove illicit origin. The defense argued the seizure relied on the suspect's criminal history rather than specific proof of money laundering. Consequently, the case was remanded for a new trial to properly assess the money's provenance.

Regesto Legislator

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Art. 253 c.p.p.; Art. 648 c.p.p.: A preventive seizure order must be supported by specific evidence linking funds to a presumed crime, not merely by the suspect's criminal record or unjustified possession.

Parole chiave

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preventive seizure annulment money laundering presumption illicit money provenance fumus commissi delicti criminal history relevance confisca dei proventi di reato ricettazione risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 253 c.p.p.
Art. 648 c.p.p.
Art. 324, co. 5, c.p.p.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Motivazione semplificat
art. 648 cod. pen
artt. 253 cod. proc. pen
La difesa affida il ricorso a un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 253 cod. proc. pen.
art. 708 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 26902 del 31/5/2022, Visaggio
Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese
Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Pieri
282629 - 01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Pieri, Rv.
Sez. 2, n. 29689 del 28/5/2019, Maddaloni
282433 - 02; Sez. 2, n. 29689 del 28/5/2019, Maddaloni, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO CARMINE, nato a NAPOLI il 11/09/1989 avverso l'ordinanza del 03/02/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLIvisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore L'avvocato PECORARO CARLO in difesa di RUSSO CARMINE, insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Russo Carmine, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 3/02/2025 del Tribunale del riesame di Napoli che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli del 21 gennaio 2025, nella parte relativa a somma di denaro (euro 3.640,00), quale provento del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (ipotesi di reato riqualificata dal Tribunale del riesame rispetto a quella di riciclaggio ritenuta dal Gip) 2. La difesa affida il ricorso a un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 253 cod. proc. pen. e 648 cod. pen.

La censura attiene alla mancata indicazione di elementi dimostrativi del delitto presupposto, con conseguente ricaduta in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti dell'ipotizzata ricettazione. Si trattava di un profilo decisivo del tutto omesso dall'ordinanza impugnata, né colmabile facendo riferimento alla pur richiamata ordinanza genetica egualmente priva di motivazione sul punto. Si lamenta, poi, che gli elementi della ricettazione neppure erano ricavabili dalla situazione di fatto per come descritta dai giudici della cautela, in quanto la presenza dell'indagato, a bordo del suo scooter, unitamente al figlio diciottenne, era spiegabile col fatto che egli era residente ove era stato fermato.

Si era finito per fondare il sequestro su una non consentita valorizzazione dello status soggettivo del ricorrente, desunto dai precedenti penali e dalla mancata giustificazione della provenienza della somma, tradendosi anche i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale volti ad escludere rilievo alle ipotesi di mera colpa d'autore (si cita l'arresto del Giudice delle Leggi in tema di art. 708 cod. pen.).

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Nel caso di specie il provvedimento impugnato, pur a fronte di specifica censura sollevata dalla difesa con la richiesta di riesame, non fornisce elementi sufficienti per individuare la possibile provenienza delittuosa del denaro, intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso della medesima somma. Né soccorrono in tal senso le modalità di custodia e le altre circostanze del caso concreto che sono state apprezzate all'unico fine di attribuire valenza illecita al possesso del denaro e non al fine di individuare, quale essenziale elemento costitutivo della ricettazione, il delitto presupposto quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico- fattuali (Sez. 2, n. 26902 del 31/5/2022, Visaggio, Rv. 283563 - 01; Sez. 2, n.6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 - 01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Pieri, Rv. 282433 - 02; Sez. 2, n. 29689 del 28/5/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01).

4. Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli che valuterà se gli elementi del fatto per come accertati siano rivelatori della provenienza del denaro da altre fattispecie delittuose

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Motivazione semplificat