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Ordinanza — n. 18118/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for erroneous legal qualification of robbery versus snatching under Part-Request sentencing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18118/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly classified an act as robbery rather than snatching, claiming the violence was indirect and involuntary. The court rejected this, noting that the indictment explicitly alleged direct violence against the victim to facilitate escape, which does not constitute a manifest error warranting review under the new procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against part-request sentencing judgments for erroneous legal qualification are admissible only for manifest errors where the agreement on penalty transforms into an agreement on crimes, excluding appeals based on factual disputes not evident in the indictment.

Parole chiave

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part-request sentencing erroneous legal qualification manifest error standard inadmissible appeal robbery versus snatching aggressione fisica rapina reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Perugia ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 628 cod. pen
Vincenzo Bochicchio, Sese Anasi, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 628 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
e l'inosservanza dell'art. 624-bis cod. pen., per avere il G.i.p.
art. 448 cod. proc. pen
In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
281116-01), dovendosi escludere l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
272252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche
279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASI SESE (CUI 04BNX2Y), nato in Nigeria il 03/04/1990 avverso la sentenza del 18/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18/09/2024, il G.i.p. del Tribunale di Perugia ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Sese Anasi la pena di due anni di reclusione ed € 500,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata (dalla cosiddetta minorata difesa) ai danni di Abelina Angela Solinas Obando di cui al capo 1 dell'imputazione, invasione di un edificio di proprietà di Susanna Ricchi e danneggiamento della relativa serratura di cui al capo 2 dell'imputazione e furto aggravato (dall'essere stato commesso con destrezza) ai danni di Herlinda Orellana Carbajal di cui al capo 3 dell'imputazione.

2. Avverso l'indicata sentenza 18/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Perugia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Vincenzo Bochicchio, Sese Anasi, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 628 cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 624-bis cod. pen., per avere il G.i.p. del Tribunale di Perugia erroneamente qualificato il fatto di cui al capo 1 dell'imputazione come rapina anziché come furto con strappo. Il ricorrente rappresenta che tale fatto avrebbe dovuto essere qualificato come furto con strappo in quanto «la condotta violenta posta in essere dall'imputato [...] è stata una ripercussione indiretta e involontaria [sulla vittima] a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa di cui si tentava la sottrazione e il possessore». La «violenza era unicamente volta ad impossessarsi del cellulare della p.o. e tale azione si è ripercossa in modo del tutto indiretto ed involontario su quest'ultima».

3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Ciò posto, si deve ricordare che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto - ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati -, il quale è configurabile quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023- 01;

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01), dovendosi escludere l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573-01;

Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-02). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso non evidenzia un errore manifesto che sarebbe stato commesso col qualificare il fatto attribuito all'imputato come rapina anziché come furto con strappo, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo 1 dell'imputazione, atteso che, da tale capo d'imputazione, risulta come all'Anasi fosse stato contestato di avere «violentemente aggredit[o] e spintonat[o]» la persona offesa, «sia per appropriarsi del bene che al fine di darsi alla fuga», utilizzando, perciò, una violenza che appare indicata, in modo evidente, come indirizzata direttamente alla persona.

5. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

6. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in