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Ordinanza — n. 18110/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18110/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18110/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25/11/2024, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 31/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Nola, ha rideterminato in tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 1.333,00 di multa ciascuno la pena irrogata a Gennaro Carillo e ad Alessandro Casale per il reato di rapina aggravata in concorso ai danni di Tobia Fascia di cui al capo a) dell'imputazione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 c.p, art. 131-bis c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18110/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 31/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Nola, ha rideterminato in tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 1.333,00 di multa ciascuno la pena irrogata a Gennaro Carillo e ad Alessandro Casale per il reato di rapina aggravata in concorso ai danni di Tobia Fascia di cui al capo a) dell'imputazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina istanza di revisione penale riscossione di pene pecuniarie ritiro della querela penale azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 25/11/2024, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 31/05/2024 del G.u.p.
art. 129 c.p
I ricorrenti lamentano in particolare che la Corte d'appello di Napoli avrebbe «ome[sso] di fornire una motivazione sul rigetto della richiesta di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
art. 131-bis c.p
per la particolare tenuità del fatto», avendo trascurato di «verificare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., ed in caso di esito positivo di detto vaglio, pronunciare sentenza assolutoria in applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
I ricorrenti lamentano in particolare che la Corte d'appello di Napoli avrebbe «ome[sso] di fornire una motivazione sul rigetto della richiesta di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARILLO GENNARO, nato a Napoli il 29/07/2002 CASALE ALESSANDRO, nato a Noia il 07/08/2004 avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25/11/2024, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 31/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Nola, ha rideterminato in tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 1.333,00 di multa ciascuno la pena irrogata a Gennaro Carillo e ad Alessandro Casale per il reato di rapina aggravata in concorso ai danni di Tobia Fascia di cui al capo a) dell'imputazione.

2. Avverso l'indicata sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore avv. Michele Sanseverino, Gennaro Carillo e Alessandro Casale, affidato a un unico motivo, con il quale deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata per «motivazione carente». I ricorrenti lamentano in particolare che la Corte d'appello di Napoli avrebbe «ome[sso] di fornire una motivazione sul rigetto della richiesta di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per la particolare tenuità del fatto», avendo trascurato di «verificare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., ed in caso di esito positivo di detto vaglio, pronunciare sentenza assolutoria in applicazione dell'art. 129 c.p.p.».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per essere il fatto da loro commesso, asseritamente, di speciale tenuità, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa