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Ordinanza — n. 18109/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing by defendant without lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18109/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition without a lawyer's signature, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Although the defendant argued that the lawyer's acceptance of the mandate sufficed, the Court held that personal appeals require strict adherence to formalities under the new law. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a registered defense lawyer; personal filing by the defendant renders the act inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal personal filing defense lawyer Code of Criminal Procedure procedural formalities legal representation tentativo nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Law 23 June 2017, n. 103, Art. 1, comma 62
103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMATI HICHAM, nato in Marocco il 12/05/2001 avverso la sentenza del 03/12/2024 del G.i.p. del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 03/12/2024, il G.i.p. del Tribunale di Savona ha applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., a Hicham Smati la pena di due anni di reclusione ed € 2.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentata rapina ai danni di Paolo Parodi di cui al capo a) dell'imputazione e di tentata rapina impropria ai danni di Egidio Armadillo di cui al capo b) dell'imputazione.

2. Avverso l'indicata sentenza del 03/12/2024 del G.i.p. del Tribunale di Savona, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Hicham Smati, affermando che: «con il presente atto impugna e propone ricorso per Cassazione della sentenza indicata in epigrafe riservando i motivi al difensore».

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nel caso di specie -, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.