Sentenza — n. 18091/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Spoleto ha condannato El Koudri Hamza alla pena di giustizia per i reati di rapina e lesioni, disponendo la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Spoleto, deducendo violazione di legge (art. 606 • lett. b, cod. proc. pen.) in relazione agli art. 545 bis cod. proc. pen. nonché 52 e 59 I. 689/81, come modificato dall'art. 71 d. Igs. 150/2022. La sostituzione della pena detentiva non è consentita nel caso concreto, nonostante la positiva condotta post delictum tenuta dall'imputato poiché l'attenuante speciale prevista dall'art. 323 bis, secondo comma, cod. pen. non può essere applicata analogicamente a reati estranei alla lista ivi indicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 545 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 18091/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva correttamente il Pubblico Ministero ricorrente che il reato oggetto del processo conclusosi con la sentenza impugnata rientra, per titolo, tra quelli previsti dall'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tale disposizione prevede esclusioni dai benefici trattamentali ammessi dall'Ordinamento Penitenziario, salva la ricorrenza di circostanze comprovanti un concreto ravvedimento collaborativo, per varie ipotesi di reati gravi, tra i quali la rapina aggravata contestata all'imputato. Per i reati elencati dalla citata disposizione, è poi prevista la preclusione alla sostituzione della pena detentiva dall'art. 59, primo comma, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETOnel procedimento a carico di: EL KOUDRI HAMZA nato in MAROCCO il 31/08/2001 avverso la sentenza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di SPOLETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla sostituzione della pena; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, co. 8, d. Igs. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Spoleto ha condannato El Koudri Hamza alla pena di giustizia per i reati di rapina e lesioni, disponendo la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Spoleto, deducendo violazione di legge (art. 606 • lett. b, cod. proc. pen.) in relazione agli art. 545 bis cod. proc. pen. nonché 52 e 59 I. 689/81, come modificato dall'art. 71 d. Igs. 150/2022. La sostituzione della pena detentiva non è consentita nel caso concreto, nonostante la positiva condotta post delictum tenuta dall'imputato poiché l'attenuante speciale prevista dall'art. 323 bis, secondo comma, cod. pen. non può essere applicata analogicamente a reati estranei alla lista ivi indicata.
3. La difesa dell'imputato ha inviato memoria chiedendo la conferma della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto in quanto fondato.
2. Osserva correttamente il Pubblico Ministero ricorrente che il reato oggetto del processo conclusosi con la sentenza impugnata rientra, per titolo, tra quelli previsti dall'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tale disposizione prevede esclusioni dai benefici trattamentali ammessi dall'Ordinamento Penitenziario, salva la ricorrenza di circostanze comprovanti un concreto ravvedimento collaborativo, per varie ipotesi di reati gravi, tra i quali la rapina aggravata contestata all'imputato. Per i reati elencati dalla citata disposizione, è poi prevista la preclusione alla sostituzione della pena detentiva dall'art. 59, primo comma, lett.
d) della legge 24 novembre 1981, n. 689, salva la ricorrenza (cioè con riconoscimento dal giudice che ha pronunciato la condanna: "salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante", richiede la disposizione) della specifica attenuante prevista dall'art. 323 bis, secondo comma, cod. pen..
3. Sulla base di tali coordinate normative, è evidente l'errore in cui è incorsa la pronuncia impugnata, in primo luogo perché nel dispositivo della sentenza letta in udienza il 19 ottobre 2023 non vi è alcun accenno all'applicazione della circostanza attenuante dell'art. 323 bis, secondo comma, cod. pen. (che d'altronde ha un diverso, specifico, ambito di applicazione) bensì, piuttosto, a differenti attenuanti (le 'generiche' e quella della speciale tenuità del danno, art. 62 bis e 62 n. 4, cod. pen., rispettivamente), come confermato d'altra parte nel calcolo della pena illustrato nella motivazione, che non prevede affatto la cennata attenuante.• In secondo luogo, perché va esclusa la possibilità di applicare la attenuante nella udienza o comunque con il meccanismo previsto dall'art. 545 bis cod. proc. pen. poiché nella fase delineata dalla novella, deputata al sentencing (o, meglio, alla verifica delle condizioni per la sostituzione della pena), il dispositivo è già stato pronunciato e l' an del reato ed il quantum della pena son state definite, senza possibilità di ulteriori interventi.
4. Per le dette ragioni, la sentenza va annullata senza rinvio, essendo sufficiente, per ripristinare la legittimità procedurale, l'elisone della statuizione attinente alla sanzione sostitutiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla