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Sentenza — n. 17850/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17850/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17850/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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-in uno con il giudice di primo grado- ha fatto ricorso a una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che aderente alle emergenze processuali. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene in relazione al motivo con cui si deduce la nullità della sentenza in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. Il ricorrente osserva che nel dispositivo letto in udienza non si statuiva esplicitamente su tale richiesta, mentre il suo rigetto emergeva dalla lettura delle motivazioni successivamente depositate. Sostiene, dunque, che vi sarebbe un contrasto tra dispositivo e motivazione. L’assunto è manifestamente infondato. Va osservato, anzitutto, che non è previsto da alcuna norma che nel dispositivo della sentenza debba essere specificamente statuito il rigetto delle istanze difensive intese a sollecitare i poteri officiosi del giudice e da questo non accolte.

Regesto Legislator

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art. 533 cod. pen; Sentenza — n. 17850/2025 — snpen · Corte di Cassazione: A titolo esemplificativo, tanto vale a dire che non esiste un obbligo a carico del giudice di indicare nel dispositivo il rigetto dell’istanza di riconoscimento di circostanze attenuanti o della richiesta di concessione della sospensione condizionale o della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. L’art. 533 cod. pen., invero, prevede che, nel caso di condanna, il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) e,che «quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna» (art. 533, comma 3, cod. proc. pen.).

Parole chiave

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art. 533 cod. pen

Disposizioni normative citate

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art. 533 cod. pen
L’art. 533 cod. pen., invero, prevede che, nel caso di condanna, il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (art.

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Testo completo

-in uno con il giudice di primo grado- ha fatto ricorso a una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che aderente alle emergenze processuali.

3. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene in relazione al motivo con cui si deduce la nullità della sentenza in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. Il ricorrente osserva che nel dispositivo letto in udienza non si statuiva esplicitamente su tale richiesta, mentre il suo rigetto emergeva dalla lettura delle motivazioni successivamente depositate. Sostiene, dunque, che vi sarebbe un contrasto tra dispositivo e motivazione. L’assunto è manifestamente infondato. Va osservato, anzitutto, che non è previsto da alcuna norma che nel dispositivo della sentenza debba essere specificamente statuito il rigetto delle istanze difensive intese a sollecitare i poteri officiosi del giudice e da questo non accolte.

A titolo esemplificativo, tanto vale a dire che non esiste un obbligo a carico del giudice di indicare nel dispositivo il rigetto dell’istanza di riconoscimento di circostanze attenuanti o della richiesta di concessione della sospensione condizionale o della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. L’art. 533 cod. pen., invero, prevede che, nel caso di condanna, il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) e,che «quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna» (art. 533, comma 3, cod. proc. pen.).

Proprio dal tenore del terzo comma, può ricavarsi che il giudice sia tenuto a indicare nel 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5