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Sentenza — n. 17844/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17844/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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lla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra di per sé il reato di cui all’art. 646 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Si duole la difesa del ricorrente della mancata applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., ciò in quanto l’imputato aveva sì precedenti penali ma non della stessa indole, quali truffa, cessione di sostanza stupefacente e tentata estorsione. Ricorrerebbero, pertanto tutte le condizioni indicate dalla legge e dalla giurisprudenza in materia per riconoscere all’imputato il predetto beneficio. 2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 20-bis cod. pen; Sentenza — n. 17844/2025 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che non ricorreva nel caso in esame alcuna delle clausole di esclusione del beneficio e che non esisteva in capo all’imputato alcun obbligo di offrire garanzie in ordine alla propria solvibilità. 2.5. Chiede, pertanto, la difesa del ricorrente l’annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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art. 646 cod. pen art. 131-bis cod. pen art. 133 cod. pen art. 20-bis cod. pen

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
lla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra di per sé il reato di cui all’art. 646 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 20-bis cod. pen
in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.

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Testo completo

lla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra di per sé il reato di cui all’art. 646 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Si duole la difesa del ricorrente della mancata applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., ciò in quanto l’imputato aveva sì precedenti penali ma non della stessa indole, quali truffa, cessione di sostanza stupefacente e tentata estorsione. Ricorrerebbero, pertanto tutte le condizioni indicate dalla legge e dalla giurisprudenza in materia per riconoscere all’imputato il predetto beneficio. 2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla riconosciuta recidiva. Rileva, innanzitutto, la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello a non riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche fondando la relativa motivazione sulle risultanze del casellario giudiziale dell’imputato mentre avrebbe dovuto valutare anche gli altri elementi richiesti dall’art. 133 cod. pen. Si duole, inoltre, della mancata disapplicazione della contestata recidiva affermando che la Corte di appello non avrebbe compiuto una corretta verifica sul punto in relazione ad una necessaria perdurante inclinazione al delitto che è presupposto necessario per il riconoscimento di detta circostanza aggravante. 2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che non ricorreva nel caso in esame alcuna delle clausole di esclusione del beneficio e che non esisteva in capo all’imputato alcun obbligo di offrire garanzie in ordine alla propria solvibilità. 2.5. Chiede, pertanto, la difesa del ricorrente l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue prospettazioni.

2. Quanto al primo motivo di ricorso è doveroso evidenziare che la Corte di appello ha fornito logica e congrua risposta alle ragioni per le quali è da ritenersi che la responsabilità del reato in contestazione sia configurabile a carico dell'odierno ricorrente. I Giudici del merito hanno, infatti, evidenziato come tutta la vicenda relativa alla locazione finanziaria dell’autovettura oggetto dell’imputazione ruoti attorno alla posizione dell’imputato il quale:

a) ha sottoscritto il verbale di consegna dell’automobile così acquisendone l’immediata disponibilità;

b) ha ricevuto presso la propria abitazione, ubicata all’indirizzo indicato quale sede della società RAW S.r.l. (che ebbe formalmente a prendere in locazione il mezzo) la missiva di diffida ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto con invito a restituire il veicolo;

c) all’atto dell’esecuzione del sequestro preventivo è risultato essere in possesso delle chiavi e dei documenti dell’autovettura;

d) l’imputato è risultato medio tempore essere sempre rimasto in possesso del veicolo come comprovato da occasionali controlli di P.G. effettuati a suo carico mentre si trovava alla guida del mezzo. E’ pertanto di tutta evidenza che il Vestita sia stato di fatto l’unico soggetto che ha avuto la materiale disponibilità del mezzo di proprietà della Leasy S.p.a. e che si è rifiutato di restituirlo fino al momento 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0