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Ordinanza — n. 17803/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late appeal by third party for lack of special power of attorney and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17803/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano due to a late filing and the absence of a special power of attorney. The appellant, a third party in a fraud prevention proceeding, argued for a mitigation factor but failed to meet strict procedural requirements. The court ruled that third parties must act through a lawyer with specific authorization and that the appeal was filed outside the fifteen-day statutory limit.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 100 cod. proc. civ.: A third party interested in civil matters cannot appear personally and must be represented by a lawyer holding a special power of attorney; appeals filed late or without such authorization are inadmissible.

Parole chiave

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third party standing special power of attorney procedural inadmissibility statutory time limits appeal for cassation fraud prevention proceedings legal representation requirements tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., deve essere proposto nel termine di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr.
Art. 630 e ss. cod. proc. pen.
159, da presentarsi nelle forme di cui all’art. 630 e ss. cod. proc. pen., deve essere proposto nel termine di quindici giorni ai sensi dell’art.
Art. 100 cod. proc. civ.
Dall’altro, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente, ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il procedimento deve essere, pertanto, definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per difetto di legittimazione ex art.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., per difetto di legittimazione ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; consegue, ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da presentarsi nelle forme di cui all’art.
art. 100 cod. proc. civ
Dall’altro, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente, ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23391 del 01/04/2022, Spinelli
Sez. 5, n. 23391 del 01/04/2022, Spinelli, Rv.
Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, Mattina
Sez. 5, n. 4161 del 04/11/2016, Ferro
Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari
Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, GT Auto
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di Luppino Giovanna, nato a Castelvetrano il 14/02/1971 avverso l’ordinanza del 17/12/2024 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione proposta da Giovanna Luppino, quale terza interessata nel procedimento di prevenzione a carico di Aldo Tonino Di Stefano, per difetto assoluto di specificazione dei motivi.

2. Ricorre per cassazione Giovanna Luppino, deducendo un unico motivo di ricorso (rubricato «Inosservanza o erronea applicazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 L.F.») con cui afferma sinteticamente l’estraneità ai fatti della ricorrente, mai indagata per truffa ai danni dell’Unione Europea, e l’assenza di sperequazione dei redditi.

3. L’atto di impugnazione,proposto dal difensore della terza interessata, risulta tardivo (poiché, a fronte di notifiche perfezionatesi entro il 19 dicembre 2024, esso è stato depositato il 7 gennaio 2025) e altresì privo di procura speciale. Invero, da un lato, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione ex art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da presentarsi nelle forme di cui all’art. 630 e ss. cod. proc. pen., deve essere proposto nel termine di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 5, n. 23391 del 01/04/2022, Spinelli, Rv. 283128-01, secondo cui non trova applicazione la limitazione stabilita dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, in ordine al più breve termine di dieci giorni ivi previsto). Dall’altro, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente, ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403-01. Cfr. anche Sez. 5, n. 4161 del 04/11/2016, dep. 2017, Ferro, Rv. 269064-01, nonché, in applicazione del medesimo principio di diritto nel giudizio ordinario Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01;

Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, GT Auto, Rv. 271722-01).

4. Il procedimento deve essere, pertanto, definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per difetto di legittimazione ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della