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Ordinanza — n. 17802/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17802/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17802/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Hallaoui Ayman, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 14 gennaio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17802/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez.

Parole chiave

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esame di cassazione decisione incidentale impugnabile impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Peraltro, il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALLAOUI AYMAN nato il 20/10/2000 in Marocco avverso la sentenza del 14/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hallaoui Ayman, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 14 gennaio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e dedotto per motivi non consentiti; l’invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata. Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.

Peraltro, il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez.

Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell