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Ordinanza — n. 17801/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17801/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17801/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Salvatore Perrella, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 3 ottobre 2024 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione. 2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17801/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.

Parole chiave

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remissione della pena revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale riduzione della pena revisione della sentenza penale commutazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA SALVATORE nato a Napoli il 09/04/2003 avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Perrella, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 3 ottobre 2024 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione. 2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie. Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am