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Ordinanza — n. 17711/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered Cassation defense attorney under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the filing lacked the mandatory signature of a defense attorney registered in the special Cassation roll. The appellant, Soriano Leone, argued that the Court of Appeal ignored his health conditions incompatible with prison custody, but the court focused solely on the procedural defect. Under the new formulation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by a qualified attorney to avoid dismissal, leading to the rejection of the substantive claim.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione: In accordance with the new formulation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure, an appeal must be signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Special Defense Roll Cassation Appeal Procedural Admissibility Signature Requirement Inadmissible Appeal Specialist Attorney adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione
103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Soriano Leone nato a Vibo Valentia il 21/11/1966 avverso l' ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 16/01/2025 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione del Consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza in data 16/01/205 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto da Soriano Leone avverso l' ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data 04/09/2024, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo violazione di legge in quanto la Corte d'appello non avrebbe considerato le proprie condizioni di salute, incompatibili con il regime carcerario. Il ricorso è inammissibile.

A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 09/04/2025 Il Cons. est.