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Sentenza — n. 17492/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against preventive seizure of restaurant and bank account in money laundering case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17492/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal challenging the execution of preventive seizure orders against a restaurant and a bank account. The prosecution argued that the seizure was legally valid under Article 321 of the Code of Criminal Procedure, noting the restaurant was factually linked to the accused despite formal administration by a third party, and that the bank account seizure was justified by the 'equivalent' seizure provision. The court upheld this reasoning, stating that specific asset identification and value verification are reserved for the execution phase by the public prosecutor, not requiring prior judicial validation.

Regesto Legislator

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Art. 321 c.p.p.; Art. 322 c.p.p.: The execution of preventive seizure orders, including equivalent seizures on third-party assets, is valid without prior judicial validation, as specific asset identification and value verification belong to the public prosecutor during the execution phase.

Parole chiave

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preventive seizure equivalent seizure money laundering third party assets execution phase Article 321 c.p.p. public prosecutor duties

Disposizioni normative citate

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Art. 321 c.p.p.
Art. 322 c.p.p.
art. 648 bis cod. pen
art. 321 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro sono riservate alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero ( Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv.
Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti e altri
265058; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti e altri, Rv.
Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo
Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero
260148; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero, Rv.
Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017-dep. 2018, Lorandi

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Testo completo

In data 24/10/2024 la polizia giudiziaria era delegata ad eseguire i seguenti provvedimenti:

1) decreto di perquisizione personale, locale e informatica e contestuale sequestro emesso in pari data dalla Procura Europea nell’ambito del procedimento n. 28/22 Mod. 21 R.G.N.r. EPPO;

2) ordinanza di applicazione di misura cautelare e decreto di sequestro preventivo (non conservativo, come erroneamente indicato a pag. 3 del ricorso), emessi entrambi in data 16/09/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata nell’ambito del medesimo procedimento. Con riferimento alla cautela di natura reale, il provvedimento disponeva anche nei confronti di Zhang Yinshun e Wei Ming - indagati quali soggetti in posizione apicale, per il delitto di associazione a delinquere e relativi reati fine (illeciti tributari, riciclaggio ed autoriciclaggio) - il sequestro diretto del profitto dei reati oggetto del procedimento e, in subordine, per equivalente di beni mobili e/o immobili ovvero di somme di denaro nella loro disponibilità.

In ottemperanza a tale delega (si veda anche il seguito del verbale di esecuzione di sequestro preventivo a carico di Zhang Yunshun redatto dalla Guardia di Finanza di Ancona in data 25/10/2024) la polizia giudiziaria eseguiva, con esito negativo, la perquisizione presso l’abitazione di Ku Xiaotao (anch’egli indagato per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen. nel medesimo procedimento) e poi accedeva al ristorante Umami Sushi (riconducibile agli indagati Zhang Yinshun e Wei Ming, entrambi gestori di fatto) ove i beni rinvenuti all’interno del locale erano sottoposti a vincolo, ma lasciati in custodia al formale amministratore unico Ku Xiaotao, ritenuto prestanome.

Da tale ricostruzione deriva, in primo luogo, che il vincolo apposto sui beni rinvenuti presso il ristorante Umami Sushi è conseguente ad un decreto di sequestro preventivo (quindi non conservativo, ma neppure probatorio) emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., sicchè l’attività ablatoria non richiedeva alcuna convalida, ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso. In secondo luogo, il provvedimento di cautela reale prevedeva il sequestro c.d. anticipatorio anche per equivalente, sicchè, in sede di esecuzione dello stesso, il locale di ristorazione formalmente amministrato da Ku Xiaotao, ma di fatto riconducibile a Zhang Yinshun e Wei Ming è stato legittimamente sottoposto a vincolo.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro sono riservate alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero ( Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265058; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti e altri, Rv. 264282; Sez. 3, n. 37848 del 7/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918). In particolare, nel caso di decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura "mista", la verifica della infruttuosità della ablazione diretta, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente non deve essere necessariamente eseguita prima dell'adozione del provvedimento, con specifica identificazione dei beni da sottoporre alla misura cautelare ben potendo, tale accertamento, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione (Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017-dep. 2018, Lorandi, Rv. 273689).

Quanto alla censura difensiva con la quale ci si duole dell’avvenuto sequestro del conto corrente bancario acceso su Banca Intesa n. 78150/1000/00009526” ed intestato a Umami s.r.l.s. (operazione, in astratto, legittima in ragione del disposto sequestro per equivalente che avrebbe consentito l’apposizione del vincolo c.d. anticipatorio anche sulle provviste finanziarie della società riconducibile agli indagati attinti da tale cautela reale), effettivamente, come affermato dal Tribunale agli atti non risulta alcun verbale di esecuzione di sequestro del conto corrente in questione in data antecedente alla proposizione dell’istanza di riesame, né la difesa risulta avere allegato alcunchè al 3 F i r m a t o D a :

C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R I A P A O L A B O R I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 d d b 0 c 9 0 2 c 1 2 1 9 9 3 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e