Sentenza — n. 17031/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Milano, con sentenza del 13/01/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 24/07/2024, resa ad esito di rito abbreviato, con la quale Assabane Abdelrazak è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 56, 628, comma secondo, cod.pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17031/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASSABANE ABDELRAZAK nato il 30/01/1989 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MASSIMILIANO LEONETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria del 09/04/2025.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 13/01/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 24/07/2024, resa ad esito di rito abbreviato, con la quale Assabane Abdelrazak è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 56, 628, comma secondo, cod.pen.).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Assabane Abdelrazak, per mezzo del proprio difensore, con un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in quanto mancante ed illogica in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen.; la Corte di appello ha ritenuto non concedibile tale attenuante in violazione di legge, ritenendola incompatibile con la già concessa attenuante "costituzionale" della lieve entità di cui alla sentenza della Corte cost. n 86 del 2024.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito, in quanto totalmente reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello. Deve essere sul punto ribadito il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
2. Non ricorre il vizio dedotto, né in relazione alla asserita ricorrenza di violazione di legge, né quanto al vizio di motivazione, che certamente non g--1 può ritenersi omessa e illogica (e tra l'altro neanche dedotta come manifestamente illogica ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.). Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice, quanto alla concessione della attenuante c.d. "costituzionale" (a seguito della decisione della Corte cost. n. 86 del 2024), escludendo la possibilità di applicare anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., atteso che il riconoscimento della prima attenuante, ricostruito nella sua complessità, aveva riguardato nel caso di specie tutti gli elementi della fattispecie, compresa la lieve entità del danno patrimoniale.
La Corte di appello ha condiviso specificamente la decisione del primo giudice e la decisione in ordine alla richiesta concessione della attenuante predetta. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi a reiterare una propria lettura alternativa degli elementi compiutamente considerati in senso conforme dai giudici di merito (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01).
La Corte di appello, attraverso una valutazione globale, ha spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi allegati dalla difesa e la piena considerazione della lieve entità del danno patrimoniale già in sede di concessione della attenuante costituzionale. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta.
3. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa