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Sentenza — n. 16958/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses provisional arrest order due to insufficient evidence of moral complicity under Art. 110 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the provisional arrest order against the appellant, finding the lower court's reasoning insufficient to prove moral complicity. The defense argued that the only evidence—a single environmental recording—was ambiguous regarding the appellant's specific contribution to the crime, as the victim was absent and no direct contact existed. The Court ruled that the trial judge failed to adequately link the alleged moral contribution to the criminal intent, violating the requirement to precisely demonstrate the causal role of the accused in the joint offense.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; In cases of moral complicity, the judge must specifically prove the accused's contribution to the criminal intent and its causal link to the crime, rather than relying on ambiguous evidence or general assertions of influence.

Parole chiave

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moral complicity provisional arrest Art. 110 Penal Code joint criminal offense insufficient evidence causal link preliminary investigation

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Occorre considerare come, effettivamente, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata presenti il vizio dedotto dal ricorrente, ovvero la violazione delle disposizioni evocate, con particolare riferimento all’art. 110 cod.
art. 110 cod. pen
Occorre considerare come, effettivamente, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata presenti il vizio dedotto dal ricorrente, ovvero la violazione delle disposizioni evocate, con particolare riferimento all’art. 110 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Tagliatela
pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Tagliatela, Rv.

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Testo completo

3. Occorre considerare come, effettivamente, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata presenti il vizio dedotto dal ricorrente, ovvero la violazione delle disposizioni evocate, con particolare riferimento all’art. 110 cod. pen., tenuto conto della ricostruzione della provvista indiziaria riferita al concorso del Presta nella condotta oggetto di imputazione provvisoria (artt. 629, 416-bis.1 cod. pen.). In tal senso, si deve rilevare come dalla lettura del provvedimento impugnato nel suo complesso (con particolare riferimento alla condotta posta in essere dagli altri soggetti concorrenti nel delitto predetto), la motivazione spesa con riferimento al Presta, sia stata tutta incentrata su un elemento indiziario del tutto insufficiente a sostenere la imputazione provvisoria anche a fini cautelari.

Tale elemento, come sottolineato dalla difesa, in modo estremamente puntuale, è rappresentato da un’unica captazione ambientale, dal contenuto non univoco quanto alla integrazione degli elementi costitutivi del delitto provvisoriamente imputato. Di contro, il Tribunale ha sostenuto - in modo del tutto apodittico - che le parole pronunciate dal Presta in tale occasione abbiano rafforzato il proposito dei correi, senza tuttavia connotare specificamente il contributo dell’odierno ricorrente, la decisività di tale contributo e le caratteristiche specifiche dello stesso, soprattutto quanto all’effettiva intimidazione della persona offesa, attesa l’assenza della stessa al momento del dialogo captato e la mancanza di qualsivoglia contatto tra la persona offesa e il ricorrente anche nel passato.

Il Tribunale, infatti, richiama quali elementi risolutivi a sostegno della provvista indiziaria le dichiarazioni del Martucci e dei familiari dello stesso, che, tuttavia - è bene sottolinearlo - non si riferiscono in alcuna occasione al Presta, ma agli altri soggetti indagati in concorso con lo stesso. Anche i riferimenti alle captazioni (riportate nel provvedimento impugnato) sono del tutto privi di elementi direttamente correlati al ricorrente e non supportano in tal senso in modo logico ed argomentato la possibilità di ritenere effettivamente presente una provvista indiziaria a suo carico; né, tanto meno, appaiono risolutive, nel ricostruire una condotta concorsuale, le considerazioni spese in ordine alla suggestione pronunciata dal Presta nella conversazione ambientale captata.

Inoltre, si deve osservare come nessuna valenza risolutiva possa essere attribuita alle considerazioni spese dal Tribunale (pag.

5) quanto alle parentele del ricorrente o all’attività imprenditoriale/commerciale dallo stesso svolta, anche mediante affitto di vetture all’Abbruzzese, tra l’altro specificamente documentate, in assenza di elementi risolutivi in senso contrario nell’ambito della motivazione del giudice della cautela.

4. Ciò premesso, si deve dunque rilevare come il Tribunale non si sia adeguato, nel realizzare tale valutazione, con particolare riferimento alla condotta ascritta al ricorrente, ai principi espressi da questa Corte. Si è infatti chiarito, con principio che qui si intende ribadire, chiaramente applicabile anche alla fase cautelare, che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Tagliatela, Rv. 282295-01).

Infine, si deve sottolineare che, ai fini della configurabilità del concorso morale nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza causale solo quando rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a F i r m a t o D a :

M A R Z I A M I N U T I L L O T U R T U R E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 6 2 0 9 4 3 c 2 f a 9 9 c e