Cassation court annuls fraudulent insolvency conviction due to lack of proof regarding initial intent to defraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the appellate court's conviction for fraudulent insolvency, ruling that the lower court failed to prove the defendant's initial intent to defraud. While the defendant admitted to subsequent non-payment, the court held that post-contractual default alone does not establish the specific mental state required for the crime. The decision mandates a new trial where the prosecution must demonstrate the precise purpose of non-performance at the time of contracting.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, 641 c.p.; The subsequent non-performance of obligations does not automatically prove the initial fraudulent intent required for the crime of fraudulent insolvency, necessitating a specific analysis of the actor's purpose at the time of contracting.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Pannella Maurizio, nato a Roma il 23/11/1967; avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ferdinando Lignola, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 25/02/2025 dal difensore del ricorrente, avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza emessa in data 11 settembre 2024, ha confermato la sentenza deliberata dal medesimo Tribunale il 28 dicembre 2021, nei confronti di Maurizio Pannella in relazione ai reati di insolvenza fraudolenta contestati, avvinti dalla continuazione. 1.1. In particolare, sono contestate al ricorrente le seguenti condotte di reato: delitto di cui agli artt. 81, 641 c.p. perché, quale legale rappresentante della Seleco s.p.a., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dissimulando lo stato di insolvenza in cui versava la suddetta società, contraeva, per conto della rappresentata società, le seguenti obbligazioni con il proposito di non adempierle; in particolare in data 28 agosto 2018 stipulava un contratto di lavoro dipendente con Andrea Boschin, offrendo una retribuzione annuale lorda pari ad euro 107.250, non provvedendo al pagamento dello stipendio dovuto al Boschin per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019 - fatta eccezione per un acconto complessivo di euro 1.500 - nonché degli oneri accessori dovuti (t.f.r. e contributi previdenziali); nella stessa data stipulava un contratto di sponsorizzazione con la ASD Tempus Fugit, contraendo l'obbligazione di versare la somma complessiva di euro 125.000 (oltre IVA), omettendo di versare l'acconto e il saldo dovuto in seguito all'emissione delle fatture n. 5/18 dd. 21.08.2018 e n. 8/18 dd. 24.09.2018.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando a sostegno dell'impugnazione i seguenti argomenti di censura. 2.1. Il primo motivo di ricorso attiene alla corretta integrazione dell'elemento psicologico dei reati contestati, non potendo ritenersi dimostrato il dolo di insolvenza fraudolenta, atteso che all'agosto del 2018 l'imputato non aveva alcuna certezza dello stato di irreversibile decozione dell'impresa costituita in società di capitali. Nel corso della istruttoria sono stati invero acquisiti elementi assai concreti in senso contrario, non troverebbe infatti alcuna ratio l'assunzione del Boschin in veste di contabile, reso edotto immediatamente delle condizioni di sofferenza dei bilanci, né la conclusione dei contratti di sponsorizzazione, atteso che -anzi- tali evidenze sarebbero indicative della convinzione dell'imputato di poter risollevare le sorti dell'impresa proprio contando sulla figura del tecnico contabile e sulla ripresa delle vendite assicurata dai contratti di sponsorizzazione. 2.2.
Il secondo motivo di ricorso attinge i punti relativi alla irragionevole severità della pena ed al rifiuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato; resta assorbito il secondo. 1.1. L'art. 641 del vigente codice penale punisce chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla, qualora l'obbligazione non sia adempiuta. Il delitto di insolvenza fraudolenta, che è una forma di inadempimento volontario e "genetico" della obbligazione, caratterizzato da frode (che porta la condotta civilistica inadempiente nell'alveo della penalità) costuitutiva, consta di due condotte:
è necessario che sia contratta un'obbligazione, con il proposito di non adempierla e con una particolare modalità comportamentale, consistente nella dissimulazione del proprio stato di insolvenza; se il contraente dissimulatore adempie l'obbligazione, prima della condanna, il reato si estingue. Tra questi due comportamenti dell'autore si colloca l'atto di disposizione patrimoniale della vittima, viziato nel consenso dall'inganno determinante dell'agente. 1.2. Orbene, nella fattispecie, l'imputato aveva argomentato l'atto di impugnazione di merito proprio valorizzando il deficit probatorio circa il proposito iniziale di non adempiere le due obbligazioni, atteso che quando le aveva contratte si proponeva l'esatto contrario dell'inadempimento, altrimenti non avrebbe consegnato al contabile tutti gli atti dai quali risultava lo stato di difficoltà dell'impresa, col proposito di porvi argine e non avrebbe concluso un contratto di sponsorizzazione (non manifestamente azzardato), che era funzionale proprio a risollevare le sorti della domanda di prodotti della sua azienda.
In altri termini, l'appellante faceva rilevare che dall'esame delle prove difettava -con evidenza- il dolo iniziale che caratterizza il tipo e attrae l'inadempimento civilistico verso la penalità (Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Spalanzino, Rv. 262570-01). 1.3. La Corte territoriale ha invece, nella sinossi della argomentazione posta a sostegno della decisione confermativa, ripetuto gli argomenti del giudice di primo grado, senza confrontarsi criticamente con il nocciolo in diritto dell'atto di impugnazione. 1.3.1. Non è dubbio, infatti, che l'inadempimento si sia realizzato e che lo stato di difficoltà finanziaria dell'impresa preesistesse rispetto al tempo dell'assunzione delle obbligazioni contrattuali; ma il quesito che meritava risposta coerente con l'informazione assorbita dal processo era un altro ed attingeva il tema della prova del dolo iniziale (assumere le obbligazioni con il preciso proposito di non adempierle).
Tale argomento di impugnazione è rimasto senza risposta, avendo la Corte, come poco sopra già detto, motivato sul punto in maniera assolutamente tautologica; tanto da rendere la motivazione apparente.1.3.2. Vero è, infatti, che, come argomentato dalla Corte di merito, l'accertamento del proposito di non adempiere può essere desunto- anche dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione, ma tale indagine non può arrestarsi sulla soglia del mero inadempimento, che in sè considerato offre un indizio equivoco della esistenza del dolo iniziale (Sez. 2, n. 3499 del 15/11/2022, dep. 2023, Cavallaro, n.m.).
Nella fattispecie, viceversa, la Corte di merito, che ha tratto la prova del proposito iniziale da elementi non univoci, avrebbe dovuto approfondire l'analisi "funzionale" dell'oggetto delle due obbligazioni contratte (assunzione del contabile e contratto di sponsorizzazione), per poi esprimere la propria meditata valutazione sulla eccentricità o meno delle obbligazioni assunte rispetto al dichiarato scopo dell'imprenditore di rimettere in bonis l'impresa. L'aver omesso tale esame critico delle evidenze ha reso sin troppo facile il compito demolitorio di chi ha, con argomenti del tutto logici e coerenti, evidenziato che l'assunzione del contabile poteva apparire funzionale e niente affatto perniciosa rispetto all'obiettivo di rimettere in ordine la contabilità; così come il contratto di sponsorizzazione di un evento sportivo di rilevanza almeno nazionale, ma localizzato nel territorio ove insiste l'impresa, poteva sortire effetti favorevoli sul mercato dei potenziali acquirenti.
Gli altri elementi valorizzati nel testo motivazionale sentenza impugnata, tutti successivi alla assunzione delle obbligazioni, sono espressione del successivo inadempimento, ma non offrono di per sé soli la prova della preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza sin dal momento della assunzione delle obbligazioni.
2. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste, che dovrà valorizzare gli elementi di prova, diversi dalle condizioni di difficoltà finanziaria dell'impresa e dal successivo inadempimento, dai quali trarre argomento per ritenere sussistente il dolo iniziale, che caratterizza il tipo.
3. Si è detto in apertura che l'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo