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Ordinanza — n. 16947/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences for omitted dismissal grounds are inadmissible under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16947/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible three cassation appeals filed by Lezzi, Sansò, and Talema against a preliminary hearing judge's plea bargain sentence. The appellants argued that the trial judge failed to evaluate conditions for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are strictly inadmissible because the law prohibits challenging the omission of dismissal conditions in plea bargain decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Cassation appeals against plea bargain sentences alleging the judge's failure to assess conditions for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible cassation appeal plea bargain sentence omitted dismissal conditions Article 129 c.p.p. Article 448 c.p.p. motivi di cassazione revoca dell'opposizione motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di condizioni per addivenire ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 444 e seguenti, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 416 cod. pen
pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di condizioni per addivenire ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEZZI DONATO nato a COPERTINO il 04/02/1983 SANSO' MONICA nato a GALLIPOLI il 04/05/1974 TALEMA ANTONIO nato a TARANTO il 30/11/1999 avverso la sentenza del 28/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; procedimento trattato nelle forme "de plano".

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Donato Lezzi, Monica Sansò ed Antonio Talema hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e ad una pluralità di reati contro il patrimonio, in continuazione tra loro, le pene concordate tra le parti. A sostegno dei ricorsi hanno dedotto la violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di condizioni per addivenire ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per un motivo non consentito. Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025 L'estenso