Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal qualification error and lack of requested mitigating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Sayed Mosalkhi Mohammad Hosam inadmissible. The appellant argued for the annulment of the first-instance sentence regarding robbery, claiming an erroneous legal qualification and a lack of reasoning on a mitigating circumstance. The court rejected these grounds because the appeal was too generic regarding the legal error and the mitigating circumstance had not been requested by the parties during the plea-bargaining procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4), cod. pen.: An appeal alleging an erroneous legal qualification is inadmissible unless the error is manifest and immediately evident from the indictment, and a lack of reasoning on a mitigating circumstance is not censurable in cassation if the circumstance was not requested by the parties.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAYED MOSALKHI MOHAMMAD HOSAM (CUI 06HPI57) nato in Egitto il 16/10/2003 avverso la sentenza del 14/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito "de plano".
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 14 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava all'imputato Sayed Mosalkhi Mohammad Hosam la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di rapina ascrittogli.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un ì unico motivo con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62, n. 4), cod. pen., nonché vizio dì motivazione. Assumeva che la qualificazione giuridica dei fatti oggetto del processo era errata e che il giudice avrebbe dovuto applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., avuto riguardo al modesto valore dei beni oggetto della sottrazione e alle modalità della condotta.
3. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla dedotta erronea qualificazione del fatto deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (v., tra le altre, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01).
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto in maniera del tutto generica, con una mera enunciazione e senza chiarire in alcun modo i termini specifici della doglianza. Riguardo all'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., deve osservarsi che, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (v., in tal senso, Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, Gjataj, Rv. 254878 - 01, che tratta di una fattispecie relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità dei fatti prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Nella specie, per l'appunto, l'attenuante invocata dal ricorrente non era stata prospettata al giudice dalla parte, così che questa non può dolersi del difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine a tale circostanza.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/01/2025 Il