Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of reasoning and failure to address specific procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was sufficient and the appellant's complaints were baseless. The appellant argued the trial court failed to properly evaluate evidence regarding his role in extortion and omitted specific grounds for the bail decision. The court rejected these claims, noting the lower court correctly identified the appellant's intentional presence at the crime scene and his dangerous personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded or if the lower court's reasoning adequately addresses the alleged defects without requiring a new examination of the case.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ALESSANDRO nato a LAMEZIA TERME il 07/06/2000 avverso l'ordinanza del 04/09/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 4 settembre 2024, in sede di riesame, il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava l'ordinanza emessa il 14 agosto 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme con la quale era stata applicata nei confronti di Bevilacqua Alessandro la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Bevilacqua, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando quattro motivi di doglianza. 2.1. Con il primo e il secondo motivo deduceva vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, nonché violazione degli artt. 192, 273 e 274 cod. proc. pen. e dell'art. 111, comma 6, Cost. in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al contestato reato di estorsione pluriaggravata in concorso. Assumeva in proposito che il Tribunale non aveva nemmeno sommariamente indicato i criteri logici ed ermeneutici in forza dei quali era pervenuto al giudizio di gravità indiziaria e si era confrontato in maniera del tutto inadeguata con le risultanze processuali e in particolare con le dichiarazioni rese dall'imputato, il quale aveva affermato di essere stato presente in maniera del tutto passiva all'incontro nel corso del quale la parte offesa aveva consegnato il denaro agli estortori, senza fornire alcun contributo causale alla perpetrazione del reato. 2.2.
Con il terzo e il quarto motivo deduceva violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, assumendo che il Tribunale aveva omesso di indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto di applicare al Bevilacqua la misura cautelare degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il collegato secondo motivo sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Premesso che, per sua stessa ammissione, il ricorrente era stato presente, insieme agli altri correi, sul luogo in cui la vittima era stata condotta, in aperta campagna, e nel momento in cui la stessa aveva versato nelle mani degli estorsori la somma di euro 990,00 al fine di ottenere la restituzione del veicolo che gli era stato sottratto, osserva la Corte che il Tribunale ha correttamente richiamato il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (v., in tal senso, Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807, che tratta di una fattispecie del tutto analoga, in cui l'imputato, presente sul luogo dell'incontro fissato dall'estorsore con la persona offesa per la consegna del denaro, aveva intrattenuto il soggetto che aveva accompagnato la persona offesa all'appuntamento).Il giudice della cautela ha reso una motivazione immune dai vizi denunciati nel ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla condotta di concorso nel delitto di estorsione contestata al ricorrente, richiamando in maniera del tutto congrua la circostanza che Bevilacqua Alessandro era stato presente al momento del pagamento da parte della vittima non per mero caso, bensì perché, per come affermato dallo stesso ricorrente, invitato a partecipare all'approccio criminoso dallo zio, il correo Bevilacqua Tonino, pure presente al momento della consegna del denaro parte della persona offesa e ideatore dell'estorsione, in particolare osservando che "la presenza del ricorrente, per come da lui stesso affermato, lungi dal configurarsi casuale, era stata propiziata dallo stesso Tonino Bevilacqua, essendo dunque Alessandro Bevilacqua ben consapevole dell'impresa criminosa" (v. pag. 4 dell'ordinanza impugnata).
Deve, peraltro, osservarsi che il denunciato vizio di travisamento della prova si risolve in una doglianza del tutto generica, non essendo stata neppure indicata la prova asseritamente travisata.
2. Anche il terzo e il collegato quarto motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza. Ad onta di quanto sostenuto in ricorso, il Tribunale ha, invero, indicato le ragioni per le quali ha applicato al Bevilacqua la misura cautelare degli arresti domiciliari, osservando congruamente che il pericolo di recidiva doveva essere ritenuto sussistente in ragione della gravità del fatto, del modus operandi del ricorrente, indicativo della non occasionalità della condotta e della "intraneità del ricorrente nel contesto criminoso e criminogeno in oggetto" (v. pag. 4 cit.), e infine della spregiudicatezza manifestata, sintomatica di una personalità incline a delinquere.
Ha poi ritenuto, rendendo sul punto adeguata motivazione, che la misura cautelare degli arresti domiciliari fosse l'unica idonea a fronteggiare la ritenuta esigenza cautelare "in quanto consente di assicurare un controllo adeguato sul prevenuto, recidendo la possibilità di reiterazione di reati predatori sul territorio ed i legami con il contesto criminogeno in cui egli è più che verosimilmente inserito, non essendo idonee allo scopo misure non custodia/i" (v. pag. 4 cit.).
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu