Cassation annuls appeal judgment for lack of proof of joint intent in instant nature of receiving crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment against the appellants, ordering a remand for a new trial. The appellants argued they lacked criminal intent because the receiving crime was already consummated by their brother-in-law prior to their actions. The court held that the crime of receiving has an instant nature, meaning the crime was completed when the vehicle was first received, rendering subsequent conduct merely post-factum without proof of prior joint criminal agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.; Artt. 110 e 648 cod. pen.: The crime of receiving has an instant nature and is consummated upon obtaining possession, requiring rigorous proof of prior joint criminal intent to establish co-authorship for subsequent conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CUTOLO CARMINE, nato a NOLA il 07/01/1963 ZERINO CRISTINA, nata a NOLA il 08/06/1955 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il comune difensore, avvocato BIANCARDI GIANCARLO del foro di NOLA in difesa di CUTOLO CARMINE e ZERINO CRISTINA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 31 gennaio 2024 confermava nei confronti degli appellanti Carmine CUTOLO, Cristina ZERINO e Giuseppe CUTOLO la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 5 giugno 2019, che li aveva condannati per il reato di ricettazione di un'autovettura Fiat Panda compiuta in concorso tra di loro.2. Avverso la suddetta decisione Carmine CUTOLO e Cristina ZERINO, mediante il comune difensore, propongono due distinti ricorsi, in gran parte sovrapponibili, svolgendo entrambi due motivi per i quali chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.
3. I ricorrenti, in particolare, eccepiscono ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen., la violazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 648 cod. pen., nonché di quella processuale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione per manifesta illogicità. Con riguardo al primo profilo della violazione di legge viene eccepito che i ricorrenti non avevano effettuato la ricezione materiale dell'automobile provento di furto, compiuta in precedenza da Giuseppe CUTOLO (fratello di Carmine Cutolo e marito di Cristina Zerino). Essi sarebbero stati condannati solo perché all'epoca dei fatti ricoprivano cariche formali all'interno della società di autodemolizioni "Ferrometalli Sud" s.a.s., presso il cui deposito dei mezzi da rottamare era stata rinvenuta dalla polizia, la sera del 6 dicembre 2017, l'autovettura Fiat Panda, oggetto della denuncia di furto presentata il medesimo giorno dalla persona offesa Giovanni brio.
Secondo la comune difesa, il reato di ricettazione, avente natura istantanea, era stato già consumato in precedenza da Giuseppe CUTOLO, dipendente della "Ferrometalli Sud s.a.s.", che aveva ricevuto da una terza persona l'automobile e l'aveva trasportata presso il deposito dell'azienda di demolizioni. Le condotte successive sarebbero, perciò, dei meri post factum rispetto ad un reato già consumato, senza alcuna prova che vi fosse un preventivo accordo concorsuale tra i tre protagonisti di cui sopra, malgrado la stretta parentela. Quanto all'eccepita violazione dei criteri probatori dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., si deduce che l'indizio più rilevante segnalato dalla Corte territoriale, ossia le condotte dei ricorrenti ritenute ostruzionistiche nei confronti delle forze dell'ordine che volevano accedere nel deposito della "Ferrometalli Sud s.a.s." in cerca dell'auto rubata, non erano né antecedenti né coeve al momento della ricettazione consumata in precedenza da Giuseppe CUTOLO, ragion per cui, essendo compiute successivamente, risulterebbero, ad avviso della difesa, inidonee a provare la sussistenza del concorso morale nel reato di cui all'art. 648 cod. proc. pen.
Né vi sarebbero altri indizi significativi che vadano oltre alla mera presunzione che i tre imputati avessero un'intesa preventiva volta a portare il veicolo rubato nell'azienda familiare. In altri termini si contesta che la sentenza impugnata avrebbe attribuito la responsabilità penale di Carmine Cutolo e di Cristina Zerino, a titolo di concorso morale, solo in ragione della posizione rispettivamente ricoperta dai due ricorrenti nella "Ferrometalli Sud s.a.s.", senza osservare i rigorosi criteri normativi i in materia di prova indiziaria di cui all'art. 192 cod. proc. pen., con correlata inosservanza dello schema normativo della motivazione viziata da manifesta illogicità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e deve essere accolti nei termini di seguito espressi, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
2. In primo luogo, va evidenziato che i ricorrenti già con l'atto di appello avevano sollevato le medesime eccezioni, con cui sostanzialmente si contestava la sussistenza dell'affermazione di responsabilità concorsuale di Carmine Cutolo e Cristina Zerino sotto un profilo giuridico: ad avviso della difesa, la ricettazione si sarebbe consumata nel momento in cui il terzo imputato Giuseppe Cutolo aveva ricevuto da terze persone l'automobile rubata e, necessariamente in un secondo momento, l'aveva poi trasportata presso il deposito dell'azienda di famiglia dove era stata rinvenuta dalla p.g..
Le condotte dei ricorrenti sarebbero, quindi, non punibili in quanto successive alla ricettazione già consumata, né vi sarebbe alcuna prova volta a dimostrare che i tre imputati avessero raggiunto un accordo criminoso antecedente o coevo al momento di consumazione della ricettazione. A fronte di queste eccezioni la Corte di appello, con riferimento alla specifica posizione dei due ricorrenti ha motivato nei seguenti termini: « Quanto al concorso di Cutolo Carmine e Zerino Cristina, rileva la loro posizione proprietaria dell'azienda di famiglia, di cui il primo è pure amministratore, in ragione della quale incombeva su entrambi l'obbligo del controllo della regolarità amministrativa dei veicoli che venivano allocati nel deposito, nonché il comportamento assunto in sede di perquisizione, rivelatore della consapevolezza da parte di entrambi della presenza della Fiat Panda rubata nei locali della "Noia Ferrometalli s.a.s." In realtà nel caso di specie, per i due imputati il momento consumativo non deve individuarsi in quello in cui il bene viene ricevuto da colui che si incarica del suo trasporto, ma in quello in cui fa ingresso nel deposito del quale entrambi erano responsabili e tenuti a chiedere conto.
Viceversa, ricevono un veicolo che presentava le stimmate della sua origine illecita senza pretendere la relativa documentazione e senza perciò poterlo indicare nei registri di entrata come prescritto». La Corte territoriale, quindi, ha espressamente differenziato in due fasi il momento consumativo del reato di ricettazione, la prima individuata nella ricezione dell'automobile da colui che si era incaricato del trasporto ossia Giuseppe Cutolo, e la seconda indicata nel momento dell'ingresso del bene nel deposito della società di proprietà degli odierni ricorrenti.2.1.
Nel caso di specie, si ritiene che la ricostruzione giuridica svolta dai giudici di appello non ha tenuto conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si intende ribadire nella presente decisione, secondo cui: «Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, in tema di ricettazione di buoni postali provento di furto, aveva ravvisato la dualità della condotta nel doppio tentativo di monetizzazione degli stessi)» (così tra le tante Sez.2, n.29561 del 20/07/2020, Rv.279969-01; cfr.
Sez.2, n.23768 del 14/04/2021, Rv. 281911-02). In altre sentenze la Suprema Corte ha precisato, altresì, che: «Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso» (così Sez.5, n.42911 del 24/09/2014, Rv.260684-01; conf.
Sez.2, n.51424 del 05/12/2013, Rv.258582-01). 2.2. In applicazione dei principi giuridici sopra esposti, si deve ritenere che il reato di ricettazione dell'automobile Fiat Panda de quo si sia consumato nel momento in cui Giuseppe Cutolo aveva ricevuto l'autovettura provento di furto, trattandosi di reato che ha natura istantanea. La responsabilità dei due ricorrenti a titolo di concorso morale necessita della prova rigorosa che i tre imputati avessero raggiunto l'accordo criminoso finalizzato a portare l'automobile nel deposito della ditta "Noia Ferrometalli s.a.s." prima o in concomitanza della consumazione della ricettazione per opera di Giuseppe Cutolo.
In difetto di tale prova si reputa che le condotte successive rimproverate in sentenza a Carmine Cutolo e Cristina Zerino, ovvero di aver tenuto condotte ostruzionistiche nei confronti delle forze dell'ordine che cercavano l'automobile rubata presso la loro azienda oppure di non aver controllato che il veicolo trasportato presso il loro deposito avesse tutta la documentazione amministrativa in regola, non possano integrare la fattispecie concorsuale di ricettazione contestata, perché, come già evidenziato, il reato si era consumato in un momento distinto ed antecedente.3.
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che, attenendosi ai principi di diritto di cui sopra, dovrà verificare la sussistenza di prove in ordine alla fattispecie concorsuale da ravvisarsi al momento della consumazione del reato di ricettazione come contestato nell'imputazione.
P.Q.M.
e %ti i Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CUTOLO~ e ZERINO CRISTINA con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d