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Sentenza — n. 16922/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for robbery, rejecting claims of illogical reasoning and sentencing errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated robbery and other crimes. The appellant argued that the appellate court ignored crucial evidence regarding the absence of biological traces on the getaway vehicle and claimed an error in the final sentence calculation. The court rejected these arguments, finding the reasoning logical given the witness testimony and the clear mathematical basis for the reduced sentence after prescription and absorption of certain charges.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Supreme Court declares a cassation appeal inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, such as claims of illogical reasoning regarding evidence or errors in sentencing calculations that are demonstrably correct.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds criminal conviction robbery sentencing calculation error prescription of crimes absorption of offenses procedural costs award commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Corte costituzionale n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OTTOMANO DOMENICO nato a BARI il 19/08/1966 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE di APPELLO di BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Nicola Martíno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 1 dicembre 2023 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, il 3 novembre 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, dichiarava estinti per prescrizione i reati di lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale ascritti all'imputato Ottomano Domenico ai capi F), N) ed E) dell'imputazione e, ritenuto assorbito il reato di ricettazione di cui al capo H) in quello di riciclaggio contestato al capo I), rideterminava la pena inflitta in relazione ai residui reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e porto abusivo di armi (capi A, B, C, D, G, I, L, M) nella misura di anni undici di reclusione ed euro 3.900 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'Ottomano in ordine ai reati ascrittigli. Assumeva, in particolare, che la Corte territoriale non aveva considerato un fondamentale dato probatorio costituito dall'assenza di tracce biologiche riconducibili al ricorrente sui berretti, sul passamontagna, sui guanti e sul fasciacollo rinvenuti dagli agenti operanti all'esito dell'inseguimento degli autori dei reati e utilizzati dai correi per il travisamento, nel corso della rapina; richiamava anche un dato probatorio definito come contraddittorio evidenziando, da un lato, che in sede di verbale di arresto si era dato conto del fatto che tutti gli occupanti de veicolo utilizzato per darsi alla fuga erano travisati, e, dall'altro, che il teste di polizia giudiziaria Latorre Benedetto aveva affermato che l'imputato era uscito dal detto veicolo a viso scoperto. 2.2.

Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale assumendo, in particolare, che, per effetto dell'intervenuta prescrizione e del ritenuto assorbimento, la pena detentiva finale era stata ridotta di un anno rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, pari ad anni otto di reclusione, laddove la stessa era stata dalla Corte territoriale rideterminata non in anni sette di reclusione bensì, erroneamente, in anni sette e mesi quattro di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La Corte d'Appello ha reso una motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità denunciato in relazione alla ritenuta responsabilità dell'Ottomano in ordine ai reati ascrittigli, dando conto in maniera completa degli elementi a suo carico e traendo logiche conseguenze dalla loro valutazione.Ha, in particolare, evidenziato che i rapinatori erano stati colti in flagranza di reato dai militari operanti, che si erano posti al loro inseguimento, all'esito del quale l'Ottomano era stato osservato uscire dal veicolo utilizzato dai rapinatori per darsi alla fuga e tentare di allontanarsi a piedi, per poi essere bloccato.

La Corte territoriale ha richiamato in proposito il contenuto del verbale di arresto, pienamente utilizzabile in ragione del rito prescelto, a tenore del quale, all'esito dell'inseguimento il veicolo sul quale viaggiavano i rapinatori era stato costretto ad arrestare la propria marcia a causa di una collisione con un'altra vettura, così che i malviventi "erano costretti a fermarsi ed abbandonare il veicolo per strada e scappare a piedi per le campagne limitrofe. Al che gli operanti si ponevano anche loro a piedi all'inseguimento per le campagne ed a seguito di ciò riuscivano a bloccare solo uno dei cinque malviventi e precisamente uno dei tre che sedeva nella parte posteriore della Lancia Delta targata Dc136CA, riconosciuto subito nel pregiudicato Ottomano Domenico, in epigrafe compiutamente generalizzato.

Dopo aver bloccato Ottomano Domenico, gli operanti si avvicinavano ..." (v. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). La Corte d'Appello ha anche dato atto della testimonianza del Carabiniere Latorre, che ha confermato le circostanze dell'arresto, precisando che l'Ottomano era stato inseguito e bloccato quanto distava circa venti metri dalla vettura dalla quale era sceso. Ha, dunque, ritenuto, in maniera del tutto congrua e logica, che tali emergenze fossero idonee a smentire la versione difensiva, secondo la quale l'imputato non aveva partecipato alla rapina e si trovava sui luoghi dell'arresto perché intento alla raccolta delle olive.

2. Del pari manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, è il secondo motivo, dovendosi considerare immune da errori il calcolo della pena, effettuato dalla Corte d'Appello considerando l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi E), F) ed N) e l'assorbimento del reato di cui al capo H) in quello di cui al capo I), calcolo che è stato esplicitato alle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata come segue: pena base, ritenuto più grave il reato di rapina pluriaggravata in concorso sub A), anni sette di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentata di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi B), C), D) e G), e dunque fino ad anni nove, mesi otto di reclusione ed euro 3.100,00 di multa, ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato sub I), e dunque fino ad anni dieci e mesi due di reclusione ed euro 3.400,00 di multa, ulteriormente aumentata di mesi cinque ed euro 250,00 per ciascuno dei reati di cui ai capi L) ed M), e dunque fino ad anni undici di reclusione ed euro 3.900,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito ad anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 2.600,00 di multa.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di