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Sentenza — n. 16919/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on most grounds but annuls conviction for joint crime due to insufficient aggravated circumstance reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16919/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals of Sgarra Lello and Roberto Sabino inadmissible regarding five specific grievances but annulled the conviction for the aggravated joint crime. The defense argued for a strengthened motivation review of interrogation reliability and the application of aggravating circumstances, while the prosecution requested annulment of the aggravated charge and mitigating factors. The court rejected the need for new evidence when overturning an acquittal but found the reasoning for the 'joint crime' aggravator legally insufficient, necessitating a remand for that specific point.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 629 c.p.: In an appeal overturning an acquittal, the requirement for strengthened motivation does not mandate the acquisition of new evidence, yet the court must still provide adequate reasoning for applying aggravating circumstances like acting in a group.

Parole chiave

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appellate review standards joint crime aggravation strengthened motivation requirement evidence acquisition in appeal remand for new judgment estorsione corruzione nell'esecuzione forzata concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 629 c.p.
art. 603 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 603, commi 1, 3 e 3-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Genovese
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SGARRA LELLO nato a ANDRIA il 18/09/1978 ROBERTO SABINO nato a ANDRIA il 12/06/1972 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., all'attenuante dell'avere risarcito interamente il danno di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., e alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio; uditi i difensori dei ricorrenti, avv.

Giangregorio De Pascalis per Sgarra Lello e avv. Vincenzo Papeo per Roberto Sabino, che hanno concluso per l'accogli mento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa in data 4 aprile 2024 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 18 luglio 2023 dal Tribunale di Trani, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati Sgarra Lello e Roberto Sabino in relazione al reato di furto pluriaggravato loro in concorso ascritto al capo a) dell'imputazione perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela, rideterminava la pena inflitta in primo grado allo Sgarra in relazione al reato di estorsione aggravata ascrittogli al capo b) e dichiarava Roberto Sabino (assolto in primo grado) colpevole di tale ultimo reato, con le conseguenti statuizioni di condanna e previa concessione al Roberto delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.

3. La difesa di Sgarra Lello articolava cinque motivi di doglianza. 3.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle conversazioni in presenza, oggetto di captazione ed intercorse fra Centrone Giuseppe, coimputato separatamente giudicato, e la di lui madre nella sala colloqui del carcere ove il Centrone si trovava ristretto. Assumeva al riguardo che la Corte territoriale aveva ritenuto, in maniera del tutto apodittica e senza confrontarsi con la specifica doglianza contenuta nell'atto di appello, l'attendibilità delle dichiarazioni rese in quella sede dal Centrone, che aveva chiamato in causa lo Sgarra in relazione all'episodio criminoso in trattazione e aveva rassegnato alla propria interlocutrice di aver falsamente negato, davanti ai Carabinieri, il coinvolgimento dello stesso Sgarra. 3.2.

Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'avere agito in più persone riunite, deducendo che tale aggravante richiedeva la contestuale presenza delle più persone nel luogo e al momento della commissione della condotta estorsiva, laddove nel caso di specie la parte offesa Papagni Vincenzo aveva avuto un contatto diretto con un solo soggetto. ,x 3.3. Con il terzo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante dell'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, osservando che lo Sgarra aveva contribuito a risarcire il danno patito dal Papagni, risarcimento che quest'ultimo aveva ritenuto satisfattivo e liberatorio, e che la Corte territoriale, al riguardo, aveva immotivatamente ritenuto tale risarcimento non esaustivo, facendo esclusivo e generico riferimento ai criteri civilistici, senza spiegare in quali termini la somma offerta e accettata dal danneggiato non potesse essere ritenuta congrua. 3.4.

Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sopra citata attenuante dell'avere risarcito il danno, ribadendo che la Corte d'Appello aveva reso una motivazione non adeguata e richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel caso di concorso di persone nel reato, per l'integrazione della citata attenuante è sufficiente che ciascuno dei concorrenti abbia contribuito, con un apprezzabile sacrificio economico, al risarcimento. 3.5. Con il quinto e ultimo motivo deduceva inosservanza della legge penale in relazione al riconoscimento della contestata recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. e all'applicazione del conseguente aumento di pena, assumendo che la Corte territoriale aveva fatto esclusivo riferimento a precedenti penali risalenti nel tempo, senza evidenziare alcun rapporto di specificità fra questi e il reato qui in trattazione e senza spiegare in che modo e in che misura tali precedenti potessero essere significativi di un'accresciuta capacità a delinquere del reo.

4. La difesa di Roberto Sabino articolava cinque motivi di doglianza. 4.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla necessità di una motivazione rafforzata, imposta dalla riforma in peius della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello, che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di estorsione aggravata in concorso ascrittogli, nonché in relazione alla mancata valutazione del contenuto della memoria difensiva avente ad oggetto la prova testimoniale dell'alibi dedotto già nel corso del giudizio di primo grado.

Deduceva in particolare che il Tribunale aveva ritenuto inidonea a fondare una statuizione di condanna la prova a carico del ricorrente costituita dalla conversazione, fatte oggetto di captazione, intercorsa fra il citato Centrone, coimputato separatamente giudicato, e la di lui madre, nella sala colloqui del carcere ove il Centrone si trovava ristretto, nel corso della quale questi avrebbe chiamato in causa Roberto Sabino in relazione all'estorsione in questione, in quanto ritenuta non chiara e perciò suscettibile di molteplici interpretazioni, fra le quali quella secondo la quale il Roberto sarebbe rimasto estraneo al delitto.

Assumeva che, a fronte di tale motivazione resa dal giudice di primo grado, la Corte territoriale non aveva argomentato in merito al fatto che il ritenuto diverso apprezzamento fosse da considerarsi l'unico percorribile al di là di ogni ragionevole dubbio, rendendo sul punto una motivazione insufficiente. Deduceva, per altro verso, un ulteriore vizio motivazionale in relazione alle considerazioni contenute nella memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di appello e relativa alla prova testimoniale tesa a dimostrare che al momento della commissione del reato il ricorrente era in realtà intento all'espletamento di attività lavorativa in altro luogo, prova che, ad avviso della difesa, aveva trovato adeguato riscontro nel tenore delle buste paga prodotte in giudizio, attestanti che il giorno del delitto Roberto Sabino era intento al lavoro con mansioni di muratore in luogo diverso da quello teatro dell'estorsione. 4.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 603, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., evidenziando che, nonostante il giudizio di secondo grado si fosse celebrato a seguito di appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale non aveva provveduto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale con le molteplici prove testimoniali già assunte davanti al Tribunale, che la difesa riteneva tutte rilevanti ai fini della decisione. 4.3. Con il terzo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dell'avere agito in più persone riunite, deducendo le medesime argomentazioni rassegnate sul punto dalla difesa dello Sgarra. 4.4.

Con il quarto motivo deduceva illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al giudizio di comparazione fra la ritenuta aggravante e le concesse circostanze attenuanti generiche, giudizio espresso dalla Corte territoriale in termini di equivalenza, evidenziando che lo Sgarra aveva beneficiato di un trattamento più favorevole rispetto al Roberto, nonostante sul primo gravassero dei precedenti penali e il secondo risultasse incensurato. 4.5. Con il quinto e ultimo motivo deduceva vizio di motivazione nonché violazione dell'art. 62 n.

6) cod. pen. in relazione alla mancata concessione dell'attenuante dell'avere risarcito il danno, rassegnando le medesime argomentazioni offerte sul punto dalla difesa dello Sgarra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorso di Sgarra Lello.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte d'appello ha reso una motivazione immune da vizi in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato separatamente giudicato Centrone Giuseppe, osservando in maniera del tutto congrua che doveva esser dato maggior credito alle dichiarazioni - con le quali il Centrone aveva affermato di avere incontrato lo Sgarra "nella Caserma dei Carabinieri e di aver falsamente negato il coinvolgimento di detto individuo nella vicenda criminale al fine di scagionarlo" (v. pag. 10 della sentenza impugnata) - rese dal Centrone al cospetto della madre all'interno della sala colloqui del carcere ove si trovava ristretto, in quanto del tutto spontanee, non essendo il dichiarante consapevole del fatto che il colloquio veniva registrato, rispetto a quelle rese agli organi inquirenti, con le quali il medesimo Centrone aveva negato il coinvolgimento dello Sgarra nella rapina all'evidente fine di scagionarlo.

La Corte territoriale ha, del resto, richiamato due ulteriori elementi di riscontro alle dichiarazioni del Centrone che chiamavano in causa lo Sgarra, elementi non considerati dal ricorrente e costituiti dal fatto che quest'ultimo era stato sottoposto a controllo in occasione del reato e nei pressi del luogo ove la parte offesa aveva incontrato uno degli estortori, poiché era stato notato dalle Forze dell'ordine alla guida di una vettura intenta a seguire quella condotta dalla parte offesa mentre la stessa si recava sul luogo stabilito per l'incontro con il soggetto estorsore, nonché dall'ulteriore circostanza che in occasione del reato il telefono cellulare dello Sgarra aveva agganciato alcune celle radio prossime a quelle agganciate dal Centrone e dalla vettura condotta dalla parte offesa Papagni Vincenzo.

3. È, diversamente, fondato il secondo motivo, con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale con riguardo all'aggravante dell'avere agito in più persone riunite.Ed invero, premesso che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (per tutte, Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518), la ricostruzione della vicenda effettuata dalla Corte territoriale dà conto del fatto che in nessuna occasione la vittima si era trovata al cospetto di più di un imputato; la sentenza impugnata, in particolare, dà conto della circostanza che la parte offesa Papagni Vincenzo aveva ricevuto la richiesta di denaro - che era finalizzata alla restituzione della propria vettura sottratta da ignoti - per mezzo del telefono e mediante interlocuzioni con un unico soggetto, nonché del fatto che il medesimo Papagni, all'atto della consegna del denaro, si era trovato, ancora una volta, al cospetto di un'unica persona.

Sussiste pertanto la violazione di legge denunciata.

4. Sono manifestamente infondati sia il terzo che il quarto motivo, trattabili congiuntamente, con i quali si deduce rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante dell'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno. Ed invero, in maniera del tutto congrua la Corte territoriale ha ritenuto il risarcimento non esaustivo, avuto riguardo all'esiguità della somma corrisposta (euro 135,00) rispetto alla somma estorta (euro 1.200,00).

5. È parimenti manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, il quinto motivo, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Deve, al riguardo, osservarsi che in relazione all'applicazione della recidiva si è in presenza di una "doppia conforme". Sul punto va evidenziato come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). In particolare, la Corte d'Appello, per giustificare l'applicazione della contestata recidiva qualificata, ha richiamato i precedenti penali dello Sgarra - già evidenziati dal giudice di primo grado al fine di ritenere il nuovo reato sintomatico di una maggiore pericolosità sociale, essendo della stessa specie dei reati contro il patrimonio per i quali lo Sgarra aveva già riportato condanne definitive - ritenendo che il nuovo reato fosse sintomo di un'accentuata pericolosità sociale.

Non sussiste pertanto la denunciata violazione di legge.

6. Ricorso di Roberto Sabino.

7. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla ritenuta responsabilità del Roberto in ordine al reato di estorsione aggravata in concorso ascrittogli, deve ritenersi insussistente il vizio di motivazione denunciato. Ed invero, con valutazione diversa da quella espressa dal giudice di primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto che il contenuto della conversazione intercorsa tra il coimputato Centrone e la di lui madre fosse chiaro e univoco nella parte in cui chiamava in causa del Roberto in relazione al reato qui in esame, dando conto in maniera articolata e logica delle ragioni per le quali tale contenuto aveva le caratteristiche di chiarezza e univocità, in particolare evidenziando che: - i due colloquianti avevano fatto riferimento a "quelli di Santa Maria Vetere", indicando chiaramente lo Sgarri e il Roberto, "considerato che Santa Maria Vetere è una chiesa di Andria nei pressi della quale abita il prevenuto Roberto Sabino"; - il Centrone aveva precisato che non stava lavorando con "U Mest", ma con "Sabini ...

Ranavídd", con univoco riferimento a Roberto Sabino che, per l'appunto, a tenore degli accertamenti effettuati presso la banca dati delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno, era appellato "Sabíni Ranavídd"; - il Centrone aveva fatto espresso riferimento a Roberto Sabino, dolendosi del fatto che i suoi sodali non si erano fatti carico del suo mantenimento in carcere e del costo della prestazione del suo avvocato e invitando la madre a recarsi personalmente al cospetto del Roberto per chiedergli un sostegno economico, che riteneva dovuto da parte dei correi in libertà.

Come si vede, la Corte d'Appello ha dato conto in maniera puntuale degli elementi in forza dei quali ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, univoco il contenuto del colloquio intercettato, con riferimento alla chiamata del Roberto, traendo in maniera logica le conseguenze in punto di responsabilità del ricorrente, ciò nell'osservanza dei requisiti caratterizzanti la motivazione rafforzata che, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (v. fra le altre, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

8. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte d'Appello ha ritenuto, in termini del tutto giustificati, la completezza dell'istruttoria svolta in primo grado e la non necessità di rinnovazione o integrazione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., con ciò fornendo adeguata risposta alla doglianza del ricorrente che lamentava l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, invocando una prova testimoniale finalizzata a dimostrare che al momento della commissione del reato il Roberto sarebbe stato intento ad espletare la propria attività lavorativa in altro luogo, nonché, per il vero in maniera generica, ulteriori prove testimoniali.

In tal senso, va ricordato l'insegnamento della giurisprudenza che, in tema di giudizio di appello, ha riconosciuto come l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice (Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Genovese, Rv. 286915 - 02, nella quale sì è espressamente affermato che "... da un lato, la previsione della necessità, ai fini della riforma di una sentenza di assoluzione in sentenza di condanna, di acquisire a carico dell'imputato risultanze istruttorie di contenuto diverso da quelle già presenti in atti non è posta da alcuna disposizione normativa.

Dall'altro, poi, la necessità di acquisizioni di tal tipo è estranea al sistema, perché presuppone la giuridica impossibilità di dare autonomo rilievo a vizi e lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di primo grado, e, quindi, persino a manifeste illogicità, contraddittorietà e omissioni della motivazione dallo stesso esibita, che pure ne consentirebbero l'annullamento in caso di ricorso per cassazione ...").

9. Il terzo motivo è fondato per le medesime ragioni illustrate in sede di trattazione del corrispondente motivo di ricorso dedotto dalla difesa dello Sgarra, avente ad oggetto la ritenuta aggravante dell'avere agito in più persone riunite.

10. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Non risulta, invero, il denunciato vizio di motivazione, sol che si consideri che il giudice ha dato conto in maniera adeguata delle ragioni per le quali ha ritenuto di concedere al Roberto le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, "in considerazione della volontà di risarcire il danno" (v. pag. 12 della sentenza appellata). Risulta, peraltro, eccentrica rispetto al tenore del dispositivo della sentenza impugnata l'affermazione della difesa del Roberto secondo la quale quest'ultimo avrebbe subìto un trattamento sanzionatorio più sfavorevole rispetto a quello applicato allo Sgarra, considerato che entrambi i ricorrenti sono stati destinatari del medesimo trattamento sanzionatorio (anni cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di multa).

11. Il quinto motivo è anch'esso manifestamente infondato per le medesime ragioni illustrate in sede di trattazione del corrispondente motivo di ricorso dedotto dalla difesa dello Sgarra, avente ad oggetto la mancata concessione della circostanza attenuante dell'avere risarcito interamente il danno.12. In conclusione, per quanto fin qui esposto la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al motivo inerente alla circostanza aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari; per il resto, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annu