Italian appeal court appeal dismissed as late; appeal filed after 45-day deadline expired due to non-participated hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed late. The appellant, Maurizio Saragoni, submitted the appeal on February 6, 2025, exceeding the 45-day deadline established by the appellate judgment of October 22, 2024. The court ruled that since the appeal hearing was conducted without the appellant's participation, he could not benefit from the extended filing period granted to absent parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal for cassation filed after the expiration of the forty-five day period is inadmissible, even if the appellant was not present at the appellate hearing and thus could not claim the fifteen day extension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di Saragoni Maurizio, nato a Ravenna il 27/02/1960 avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini in data 14 novembre 2022, nei confronti di Maurizio Saragoni in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen., ha ridotto la pena, confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo due motivi di ricorso con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti suindicati.
3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché tardivo. La sentenza è stata depositata il 28 ottobre 2024 (tempestivamente rispetto al termine di sessanta giorni dalla pronuncia del dispositivo il 22 ottobre 2024, F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a :
A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a riservato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., che sarebbe venuto a scadere il 21 dicembre 2024). Il termine di impugnazione di quarantacinque giorni, a decorrere da tale data, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è, dunque, scaduto il 4 febbraio 2025. Il giudizio di appello, infatti, è stato trattato con procedimento camerale non partecipato: l’imputato appellante non può, perciò, considerarsi assente e, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dal successivo comma 1-bis (Sez. 2, n. 9621 del 19/02/2025, Nidaye, non mass;
Sez. 5, Ord. n. 7403 del 14/12/2023, dep. 2024, Travaglini, Rv. 285976-01; Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499-01). Il ricorso è stato depositato telematicamente in Cancelleria, giusta annotazione in calce al provvedimento impugnato, solo il 6 febbraio 2025.
4. Il procedimento deve essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci